Art. 510 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

510. Circostanze aggravanti.

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 (1) e seguenti sono commessi in tempo di guerra [c.p. 310], ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari [c.p. 70], le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate [c.p. 64].

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(1) Il riferimento all'art. 502 deve ritenersi non più operante in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile-4 maggio 1960, n. 29 (Gazz. Uff. 7 maggio 1960, n. 112), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 502, primo comma c.p., in riferimento agli artt. 34 e 40 Cost., e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità del secondo comma dello stesso art. 502 c.p.