Art. 53 Codice Penale. Uso legittimo delle armi.

53. Uso legittimo delle armi.

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale [c.p. 357] che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1).

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi [c.p. 585, 602] o di un altro mezzo di coazione fisica (2) [c.p. 55; c.p.m.p. 41].

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(1) Le parole da «e comunque» a «sequestro di persona» sono state aggiunte con l'art. 14 della L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(2) In materia di carceri e case di rieducazione vedi la L. 15 dicembre 1990, n. 395, l'art. 181, R.D. 18 giugno 1931, n. 787; l'art. 169, R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584; per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, vedi l'art. 2 della Convenzione resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, la L. 2 gennaio 1989, n. 8, di ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea sull'abolizione della pena di morte. In tema di pubblica sicurezza, vedi l'art. 158, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 77, L. 1 aprile 1981, n. 121. Vedi l'art. 11, L. 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e il relativo regolamento approvato con il D.M. 29 agosto 1991, n. 319 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1991, n. 241).