Art. 587 Codice Penale. Omicidio e lesione personale a causa di onore.

587. Omicidio e lesione personale a causa di onore.

[Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella [c.p. 540], nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 32].

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo [c.p. 63]; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581] (1).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442, che abroga la rilevanza penale della causa d'onore.