Art. 6 Codice Penale. Reati commessi nel territorio dello Stato.

6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (1) è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato [c.p. 4], quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

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(1) Vedi gli artt. 57 e 63 dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo con L. 17 agosto 1957, n. 848. Per i privilegi e le immunità vedi la L. 20 dicembre 1957, n. 1318; la L. 12 agosto 1962, n. 1395 di esecuzione dell'Accordo adottato a Vienna il 1 luglio 1959; l'art. 28 del Trattato reso esecutivo con la L. 3 maggio 1966, n. 437, nonché gli artt. 29 e 32 della Convenzione diplomatica, e gli artt. 43 e 45 della Convenzione consolare rese esecutive con la L. 9 agosto 1967, n. 804. Vedi, anche, la L. 26 novembre 1985, n. 718, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.