Art. 612 bis Codice Penale. Atti persecutori.

Art. 612-bis. Atti persecutori- (1) (2)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3) .
[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4) .
[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (5) .
 
competenza: Trib. monocratico
arresto: obbligatorio
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: a querela; d'ufficio (quarto comma quinto periodo)

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[1] Articolo inserito dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. La pena prevista dal presente articolo, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, cit., è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dello stesso articolo 8. Lo stesso art. 8, prevede che si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.
[2]  L’art. 85, comma 2-ter d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come da ultimo modificato dall’art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, dispone che: «Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».
[3] Le parole «da un anno a sei anni e sei mesi» sono state sostituite alle parole «da sei mesi a cinque anni» dall'art. 9, comma 3, l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019. Precedentemente l'art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013 n. 78, conv. con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, aveva sostituito le parole  «a cinque anni» alle parole  «a quattro anni».
[4] Comma sostituito dall'art. 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del comma era il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
[5] L'art. 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv, con, modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito, in sede di conversione, le parole: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma»

 

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI ATTI PERSECUTORI

  • La querela presentata per il reato di atti persecutori è irrevocabile laddove la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. Inoltre, quando la condotta sia realizza mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave introdotta dal d.lg. n. 36/2018. Cass. pen. 14 gennaio 2020 n. 5092
  • Ai fini della sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, è necessario che la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno talmente lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da apparire assolutamente insufficiente, secondo il comune modo di sentire, a provocare l’azione criminosa, tanto da poter essere considerato un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento e non una causa determinante della condotta.  Cass. pen., 13 dicembre 2019 n. 2726
  • La configurabilità del reato di atti persecutori non è esclusa dalla reciprocità delle condotte, che comporta esclusivamente un più accurato onere motivazionale in capo al giudice in ordine alla sussistenza nella persona offesa di uno stato di ansia o di paura, di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona affettivamente legata, o della necessità di alterare le proprie abitudini di vita. Cass. pen., 13 dicembre 2019, n. 2726
  • Il perdurante e grave stato d'ansia o di paura cui fa riferimento il reato di cui all'art. 612 bis c.p. deve essere inteso non come stato patologico clinicamente accertato, bensì come uno stato d'animo della persona offesa, caratterizzato da sentimenti di esasperazione e di profonda prostrazione, concretamente accertabili e non transitori. Deve, infatti, ritenersi sufficiente, per la configurabilità dell'evento in parola, che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. La prova di siffatto evento deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, che sono ricavabili dalle dichiarazioni delle stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.  Trib. Trento, 19 novembre 2019, n. 828
  • L'elevazione della soglia di tutela delle condizioni di ordine, di sicurezza pubblica e di incolumità della persona, a prevenzione delle situazioni di illecito prese in considerazione dall'art. 612-bis c.p., non esime, tuttavia, dall'osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale in favore del soggetto che si vede destinatario della misura monitoria. Il coinvolgimento del soggetto da ammonire nel procedimento ammonitorio non deve essere soltanto formale, ma deve permettere al presunto stalker di apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata, quantitativamente e qualitativamente, con le accuse mosse dalla presunta vittima, anche nell'osservanza del principio di imparzialità dell'azione amministrativa. Nel rispetto della normativa appena citata, pertanto, il Questore deve formare il proprio convincimento sulla sussistenza della pericolosità sociale del presunto stalker mediante l'esame dei fatti narrati dalla presunta vittima, le controdeduzioni dell'ammonendo, le informazioni degli organi investigativi, e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la cui maggiore obiettività potrebbe consentire un apprezzamento più compiuto della realtà di fatto.  TAR Toscana, Firenze, 23 ottobre 2019, n. 1379
  • L'adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dello stalker, che, ai sensi dell'art. 8, D.L. n. 11 del 2008, determina la procedibilità d'ufficio per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., non presuppone necessariamente l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell'interessato, né che lo stesso sia sentito a propria difesa, giacché i principi afferenti il giusto processo trovano applicazione solo relativamente ai procedimenti giurisdizionali e non anche ai procedimenti amministrativi. L'ammonimento orale, peraltro, è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dalla citata disposizione del codice penale, ai fini della cui emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito, ben potendo il provvedimento trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione ovvero, su un piano anche solo potenziale, alla integrità della persona. Corte Appello Ancona, 17 ottobre 2019, n. 1250
  • In tema di atti persecutori, il regime di irrevocabilità della querela previsto dall'art. 612-bis c.p., comma 4, ult. parte, introdotto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, non si applica ai fatti preesistenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. Il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va, infatti, positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 c.p., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità: tale soluzione è, invero, imposta dal principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo, che opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto.  Cass. pen., 9 ottobre 2019, n. 3019
  • Al delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale, e cioè a condotta plurima, non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell'ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell'imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall'istruttoria dibattimentale; ne consegue che le condotte persecutorie diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nell'imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l'imputazione originaria, sia - e a maggior ragione - quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione. Cass. pen., 2 ottobre 2019, n. 45376
  • Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato nè inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. Cass. pen., 26 settembre 2019, n. 46165
  • In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Cass. pen. 25 settembre 2019, n. 47887