Art. 640 ter Codice Penale. Frode informatica.

640-ter. Frode informatica (1).

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3) .
[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età[, e numero 7] (4) .
 
competenza : Trib. monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)
arresto: non consentito (primo comma), facoltativo (secondo e terzo comma)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (secondo e terzo comma)
altre misure cautelari personali: consentite (secondo e terzo comma)
procedibilità: a querela di parte (ma v. art. 649-bis ); d'ufficio (secondo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età)

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[1] Articolo inserito dall'art. 10, l. 23 dicembre 1993 n. 547.
[2] Le parole «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
[3] Comma inserito dall'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119.
[4] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p),  d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole «la circostanza prevista» alle parole «taluna delle circostanze previste» e ha soppresso le parole «, e numero 7». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Precedentemente il presente comma era stato modificato dapprima dall'art. 9, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, che aveva inserito, dopo le parole «di cui al secondo», le parole «e terzo» e successivamente dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che aveva  sostituito le seguenti parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante»