Art. 654 Codice Penale. Grida e manifestazioni sediziose.

654. Grida e manifestazioni sediziose. (1)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico (2), compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [disp. att. c.p. 19-bis] (3).

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(1) Vedi, anche, l'art. 76, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(2) Vedi gli artt. 18, 20-27, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e l'art. 17, L. 22 maggio 1975, n. 152, sull'ordinamento pubblico.

(3) Articolo così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.