Art. 667 Codice Penale. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.

667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo.

[Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'autorità (1), è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione (2).

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese] (3).

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(1) Vedi gli artt. 75 e 76, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 130 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e l'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161.

(2) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.