Art. 8 Codice Penale. Delitto politico commesso all'estero.

8. Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10, 342].

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241]. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.