Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e del 1972.

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972.



?CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961 NELLA VERSIONE MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DEL 25 MARZO 1972.

Preambolo

Le Parti, preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità, riconoscendo che l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che stupefacenti siano disponibili a questo scopo, riconoscendo che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo e costituisce un danno economico e sociale per l’umanità, consapevoli del dovere che loro incombe di prevenire e combattere questa grande calamità, considerando che per risultare efficaci i provvedimenti adottati contro l’abuso degli stupefacenti debbono essere coordinati e universali, ritenendo che un’azione universale di questo genere esige una cooperazione internazionale retta dai medesimi principi e mirante alla realizzazione di scopi comuni, riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e auspicando che gli Organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa organizzazione, desiderando concludere una Convenzione internazionale da tutti accettabile che sostituisca la gran parte dei Trattati esistenti relativi agli stupefacenti, che limiti l’utilizzazione degli stupefacenti per scopi medicinali e scientifici e che stabilisca una durevole cooperazione internazionale per realizzare questi principi e per raggiungere questi scopi, convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:

a) il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti;

b) il termine «canapa» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canapa (a esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione;

c) l’espressione «pianta di canapa» designa ogni pianta del genere «cannabis»;

d) l’espressione «resina di canapa» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canapa;

e) il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon»;

f) l’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, a eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina;

g) il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;

h) il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

i) il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canapa;

j) il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II;

k) l’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

l) l’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti contrari agli scopi della presente Convenzione;

m) i termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato;

n) il termine «fabbricazione»designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;

o) l’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che ha subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici;

p) il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio;

q) l’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della specie Papaver somniferum, L;

r) l’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (a eccezione dei semi), dopo la falciatura;

s) il termine «preparato» designa una mescolanza, solida o liquida, contenente uno stupefacente;

t) il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canapa e la resina di canapa delle piante che le producono;

u) le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparati allegati alla presente Convenzione e che possono essere modificati, di tanto in tanto, in conformità dell’articolo 3;

v) l’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

w) l’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente;

x) il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in territorio e destinate:

i) a un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;

ii) alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio;

iii) all’esportazione; ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio da:

iv) farmacisti o altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche;

o v) in quanto riserve speciali.

y) il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo 31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42 e 46.

2. Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente è considerato come consumato quando è stato fornito a ogni persona o impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.

Articolo 2

Sostanze sottoposte al controllo

1. Salvo per ciò che concerne misure di controllo limitate a stupefacenti dati, gli stupefacenti della Tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente Convenzione c, in particolare, alle misure previste negli articoli seguenti: 4 (par. c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

2. Gli stupefacenti della Tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo di quelli della Tabella I, a eccezione delle misure previste all’articolo 30 paragrafi 2 e 5, per quanto concerne il commercio al minuto.

3. I preparati diversi da quelli della Tabella III sono sottoposti alle medesime misure di controllo degli stupefacenti che esse contengono, ma le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) diverse da quelle riguardanti questi stupefacenti non sono richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell’articolo 29 (par. 2 c) e dell’articolo 30 (par. 1 b ii) non sono applicate.

4. I preparati della Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella Il. Tuttavia, l’articolo 31 paragrafi 1b, 3–15 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, l’articolo 34 comma b, non sono necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste sono limitate alle quantità dì stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

5. Gli stupefacenti della Tabella IV sono ugualmente inclusi nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima Tabella, e inoltre: a) le Parti devono adottare tutte le misure di controllo speciali che, a loro giudizio, sono necessarie in ragione delle proprietà particolarmente nocive degli stupefacenti previsti; e b) le Parti devono, a loro giudizio, se la situazione nel loro Paese lo richiede, come mezzo più appropriato per proteggere la salute pubblica, vietare la produzione, la fabbricazione, l’esportazione e l’importazione, il commercio, la detenzione o l’utilizzazione di tali stupefacenti, a eccezione delle quantità che potrebbero essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, ivi compresi gli esperimenti clinici con i suddetti stupefacenti, esperimenti che devono avere luogo sotto la sorveglianza e il controllo diretti della Parte interessata oppure essere sottoposti a questa sorveglianza e a questo controllo.

6. Oltre alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti della Tabella 1, l’oppio è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 1 comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e la canapa alle disposizioni dell’articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di canapa, la foglia di papavero e le foglie di canapa sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall’articolo 19 paragrafo 1 comma e, dall’articolo 20 paragrafo 1 comma g, dall’articolo 21bis e dagli articoli 22–24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.

8. Le Parti fanno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottomettere a misure di sorveglianza, per quanto possibile, le sostanze che non sono previste dalla presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita degli stupefacenti.

9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente Convenzione agli stupefacenti che sono correntemente impiegati nell’industria per fini diversi da quelli medicinali o scientifici, e a condizione:

a) che Esse adottino misure per impedire, ricorrendo a procedimenti appropriati di denaturazione oppure a ogni altro mezzo, che gli stupefacenti così impiegati possano dare luogo ad abusi o produrre effetti nocivi (art. 3 par. 3) e che nella pratica la sostanza nociva possa essere ricuperata; e

b) che Esse facciano figurare, nelle informazioni statistiche (art. 20) che forniscono, la quantità di ogni stupefacente così impiegato.

Articolo 3

Modifica del campo di applicazione del controllo

1. Se una Parte o l’Organizzazione mondiale della Sanità si trova in possesso di informazioni tali da rendere necessaria, secondo il proprio parere, la modifica dell’una o dell’altra Tabella, indirizza al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti a riprova della stessa.

2. Il Segretario generale comunica tale notifica e le informazioni che ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata indirizzata da una Parte, all’Organizzazione mondiale della Sanità.

3. Se una notifica si riferisce a una sostanza non ancora iscritta nella Tabella I oppure nella Tabella II,

i) tutte le Parti esaminano, tenendo conto delle informazioni disponibili, la possibilità di adottare provvisoriamente nei confronti della sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I;

ii) in attesa della propria decisione, presa in virtù del comma iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente alla suddetta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I. Le Parti prendono provvisoriamente queste misure nei riguardi della sostanza in questione;

iii) se l’Organizzazione mondiale della Sanità constata che questa sostanza può dare luogo ad abusi analoghi e produrre effetti nocivi analoghi agli stupefacenti della Tabella I o della Tabella II, oppure che essa è trasformabile in stupefacente, ne avvisa la Commissione, e quest’ultima può allora decidere, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’iscrizione di questa sostanza nella Tabella I o nella Tabella II.

4. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che un preparato non può, in ragione delle sostanze che contiene, dare luogo ad abusi né produrre effetti nocivi (par. 3) e che lo stupefacente che esso contiene non è facilmente recuperabile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, può iscrivere questo preparato nella Tabella III.

5. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (par. 3), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV possiederebbero, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, può iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV.

6. Quando una notifica riguarda uno stupefacente della Tabella I o della Tabella II o un preparato della Tabella III, la Commissione, fatta salva l’azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, modificare l’una o l’altra Tabella:

a) trasferendo uno stupefacente dalla Tabella I alla Tabella II o viceversa; oppure b) cancellando da una Tabella uno stupefacente o un preparato, secondo il caso.

7. Ogni decisione della Commissione adottata in applicazione del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e all’Organo. La decisione è applicabile nei confronti di ogni Parte dalla data di ricezione della comunicazione prima considerata, e le Parti prendono allora tutte le misure richieste dalla presente Convenzione.

8. a) ogni decisione della Commissione di modificare una Tabella è sottoposta all’esame del Consiglio se una Parte ne presenta domanda entro i 90 giorni che seguono la ricezione della notifica della decisione. Questa domanda è presentata al Segretario generale con tutte le informazioni riguardanti la sua giustificazione;

b) il Segretario generale inoltra una copia di questa domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e a tutte le Parti, che sono invitate a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono sottomesse all’esame del Consiglio;

c) il Consiglio può confermare, modificare oppure annullare la decisione della Commissione; esso giudica in ultima istanza. La sua decisione è notificata a tutti gli stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non Membri Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e all’Organo;

d) in attesa dell’esame del Consiglio, la decisione della Commissione rimane in vigore.

9. Le decisioni della Commissione, prese in applicazione del presente articolo, non sono sottoposte all’esame previsto dall’articolo 7.

Articolo 4

Obblighi generali

Le Parti adottano le misure legislative e amministrative che possono essere necessarie:

a) per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione nel propri territori;

b) per cooperare con gli altri Stati nell’esecuzione delle disposizioni della suddetta Convenzione; e

c) con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, per limitare esclusivamente a fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il commercio, l’impiego e la detenzione di stupefacenti.

Articolo 5

Gli Organi di controllo internazionali

Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti convengono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a questi Organi dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Spese degli Organi di controllo internazionali

L’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le spese della Commissione e dell’Organo alle condizioni che sono determinate dall’Assemblea Generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiscono alle spese degli Organi internazionali di controllo, mentre l’Assemblea generale determina periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l’ammontare dei contributi che giudica equo.

Articolo 7

Revisione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione

Salvo per ciò che concerne le decisioni previste all’articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e ogni sua altra decisione o raccomandazione, è presa con riserva dell’approvazione del Consiglio o dell’Assemblea generale o di ogni modifica apportata dall’uno o dall’altro di questi Organi.

Articolo 8

Funzioni della Commissione

La Commissione ha la facoltà di esaminare tutte le questioni in relazione con gli scopi della presente Convenzione, e in particolare suscettibili:

a) di modificare le Tabelle in conformità dell’articolo 3;

b) di richiamare l’attenzione dell’Organo su tutte le questioni che possono essere in relazione con le funzioni di quest’ultimo;

c) di formulare raccomandazioni per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione o per raggiungere gli scopi che intende attuare, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; e

d) di attirare l’attenzione degli Stati non Parti sulle decisione e sulle raccomandazioni che essa adotta in conformità delle funzioni che la presente Convenzione le conferisce, in modo che gli Stati esaminino le misure che la Commissione può essere indotta a prendere in virtù della presente Convenzione.

Articolo 9

Composizione e attribuzione dell’Organo

1. L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall’Organizzazione mondiale della sanità, e

b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

2. I membri dell’Organo devono essere persone che per la loro competenza, la loro imparzialità e il loro disinteresse ispirano la fiducia generale. Durante il loro mandato, i membri non devono occupare alcun impiego né dedicarsi ad alcuna attività di natura tale da impedire loro l’esercizio imparziale delle rispettive funzioni. D’intesa con l’Organo, il Consiglio adotta tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la piena indipendenza tecnica di quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni.

3. Nel rispetto del principio della equa rappresentanza geografica, il Consiglio deve tenere conto dell’interesse esistente di ammettere nell’Organo, in giusta proporzione, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei Paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano legami con i suddetti Paesi.

4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Convenzione l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cerca di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, di fare rispettare tali limitazioni e di impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti.

5. Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione sono sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei Governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei Governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Articolo 10

Durata del mandato e rimunerazione dei membri dell’Organo

1. I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

2. Il mandato di ogni membro dell’Organo ha termine la vigilia della prima seduta dell’Organo, alla quale il suo successore ha il diritto di partecipare.

3. Un membro dell’Organo, il quale sia stato assente per tre sessioni consecutive, è considerato come dimissionario.

4. Il Consiglio, su raccomandazione dell’Organo, può destituire un membro dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dall’articolo 9 paragrafo 2. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo.

5. Quando il seggio di un membro dell’Organo diviene vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a questa vacanza, eleggendo un altro membro, il più presto possibile, per il resto della durata del mandato, in conformità delle disposizioni applicabili dell’articolo 9.

6. I membri dell’Organo ricevono una adeguata rimunerazione, il cui ammontare è fissato dall’Assemblea Generale.

Articolo 11

Regolamento interno dell’Organo

1. L’Organo nomina il suo Presidente e i membri, la cui elezione gli sembra necessaria per costituire il proprio ufficio; esso adotta il proprio regolamento interno.

2. L’Organo si riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario per un espletamento soddisfacente delle proprie funzioni; ma deve tenere almeno due sessioni per anno civile.

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.

Articolo 12

Applicazione del regime delle valutazioni

1. L’Organo stabilisce la data o le date alle quali devono essere fornite le valutazioni, in conformità dell’articolo 19, così come la forma in cui queste devono essere presentate, e prescrive formulari a questo scopo.

2. Per quanto concerne i Paesi e i territori ai quali non si applica la presente Convenzione, l’Organo invita i Governi interessati a fornire valutazioni, in conformità delle disposizioni della stessa.

3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse, in conformità della data fissata, le valutazioni relative a uno dei suoi territori, l’Organo le stabilisce esso stesso, per quanto possibile, e, per quanto si può fare, d’intesa con il Governo interessato.

4. L’Organo esamina le valutazioni, ivi comprese le valutazioni supplementari e, salvo per quanto riguarda le necessità speciali, può richiedere, per ogni Paese o territorio per il quale è stata fornita una valutazione, le informazioni che ritiene necessarie per completare le valutazioni o per chiarire un’indicazione ivi contenuta.

5. Allo scopo di limitare l’uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l’Organo conferma in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; può anche modificarle con il consenso del Governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l’Organo, quest’ultimo ha il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

6. Oltre alla documentazione prevista all’articolo 15, l’Organo pubblica alle date che esso ha determinato, ma almeno una volta all’anno, le informazioni relative alle valutazioni che gli sembrano facilitare l’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 13

Applicazione del regime delle statistiche

1. L’Organo determina la maniera e la forma in cui le statistiche devono essere fornite, come previsto all’articolo 20, e prescrive i formulari a tale fine.

2. L’Organo esamina le statistiche allo scopo di determinare se le Parti od ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente Convenzione.

3. L’Organo può richiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per completare queste statistiche o per chiarire una indicazione ivi contenuta.

4. L’Organo non ha competenza per porre domande o esprimere un’opinione riguardo le statistiche relative agli stupefacenti richiesti per i bisogni speciali.

Articolo 14

Misure che l’Organo deve adottare per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione 1.

a) Se, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da parte del Governo in conformità delle disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell’Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l’Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente Convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della Convenzione, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, una Parte o un Paese o un territorio è diventato un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventi, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato. Fatto salvo il diritto che ha di attirare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l’Organo da carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un Governo in virtù delle disposizioni del presente comma;

b) dopo avere agito conformemente al comma a) di cui sopra, se lo ritiene necessario l’Organo può chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possono sembrare necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

c) se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, l’Organo può proporre al Governo interessato di fare intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest’ultimo ritiene più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all’Organo di fornire mezzi tecnici e i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l’Organo si propone di mettere a disposizione del Governo sono soggette all’approvazione di quest’ultimo. Le modalità dello studio e i tempi entro i quali deve essere ultimato sono stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l’Organo. Il Governo trasmette all’Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare;

d) se l’Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità del comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità del comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richiede misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

L’Organo agisce in tal modo ove gli scopi della presente Convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agisce nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall’Organo, ed eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l’attenzione dell’Assemblea generale sulla questione.

2. Quando esso richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità del paragrafo 1 comma d) di cui sopra, l’Organo, se ritiene necessaria tale misura, può raccomandare alle Parti di sospendere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l’importazione o l’esportazione, per un periodo determinato o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non è ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

3. L’Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione considerata dalle disposizioni del presente articolo e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmette a tutte le Parti. Se l’Organo pubblica in questo rapporto una decisione presa in virtù del presente articolo o informazioni concernenti questa decisione, deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se quest’ultimo lo richiede.

4. Nel caso in cui una decisione dell’Organo pubblicata in conformità del presente articolo non sia stata presa all’unanimità, l’opinione della minoranza dev’essere esposta.

5. Ogni Stato è invitato a farsi rappresentare alle sedute dell’Organo nel corso delle quali è esaminata una questione che l’interessi direttamente, secondo i termini del presente articolo.

6. Le decisioni dell’Organo prese in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell’Organo.

Articolo 14bis

Assistenza tecnica e finanziaria

Nei casi che ritiene più opportuni e d’intesa con il Governo interessato, l’Organo, parallelamente o in vece e luogo delle misure di cui all’articolo 14 paragrafi 1 e 2, può raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un’assistenza tecnica o finanziaria, oppure l’una e l’altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente Convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38bis.

Articolo 15

Rapporti dell’Organo

1. L’Organo redige un rapporto annuale riguardante i propri lavori e tutti gli altri rapporti supplementari che esso può ritenere necessari e nei quali figurano anche un’analisi delle valutazioni e delle informazioni statistiche di cui dispone e, all’occorrenza, un’esposizione delle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, nonché ogni osservazione e raccomandazione che l’Organo può voler formulare. Questi rapporti sono presentati al Consiglio per mezzo della Commissione, che può formulare le osservazioni che giudica opportune.

2. I rapporti sono comunicati alle Parti e pubblicati ulteriormente dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Articolo 16

Segretariato

I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo sono forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo è nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.

Articolo 17

Amministrazione speciale

Le Parti mantengono un’amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 18

Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale

1. Le Parti forniscono al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l’esercizio delle sue funzioni, e specialmente:

a) un rapporto annuale concernente il funzionamento della Convenzione in ciascuno dei loro territori;

b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i regolamenti promulgati per mettere in atto la presente Convenzione;

c) tutte le precisazioni che la Commissione richiede sugli affari di traffico illecito, e specialmente i particolari di ogni affare di traffico illecito scoperto che possono essere importanti in ragione della luce che potrebbero gettare sulle fonti di rifornimento di stupefacenti per il traffico illecito e in ragione delle quantità in causa o del metodo utilizzato dai trafficanti illeciti; e

d) i nomi e gli indirizzi delle Autorità amministrative abilitate a concedere le autorizzazioni o i certificati di esportazione e di importazione.

2. Le Parti forniscono le informazioni previste al paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate e utilizzando i formulari di cui la Commissione può richiedere l’impiego.

Articolo 19

Valutazioni delle necessità di stupefacenti

1. Le Parti inviano all’Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riguardanti i seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall’Organo:

a) le quantità di stupefacenti che sono consumati a fini medicinali e scientifici;

b) le quantità di stupefacenti che sono utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente Convenzione;

c) le quantità di stupefacenti che sono in magazzino il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le stime;

d) la quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stock speciali;

e) la superficie (in ettari) e l’ubicazione geografica dei terreni che sono destinati alla coltura del papavero da oppio;

f) la quantità approssimativa d’oppio che è prodotta;

g) il numero degli stabilimenti industriali che fabbricano stupefacenti sintetici; e

h) le quantità di stupefacenti sintetici che sono fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.

2. a) Fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente a eccezione dell’oppio e degli stupefacenti sintetici è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c);

b) fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3 relativamente alle importazioni e all’articolo 21bis paragrafo 2, il totale delle stime d’oppio per ogni territorio è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c), o la quantità specificata al paragrafo 1 comma f) del presente articolo se essa è superiore alla prima.

c) fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3, il totale delle stime per ogni stupefacente sintetico per ciascun territorio è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c), o la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma h) del presente articolo se essa è superiore alla prima;

d) le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo sono modificate nel modo più opportuno per tenere conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le necessità della popolazione civile.

3. Ogni Stato può fornire nel corso dell’anno valutazioni supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.

4. Le Parti portano a conoscenza dell’Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle valutazioni e le modifiche che avrebbero potuto essere apportate a questo metodo.

5. Fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3 e tenendo conto all’occorrenza delle disposizioni dell’articolo 21bis, le stime non devono essere superate.

Articolo 20

Statistiche da fornire all’Organo

1. Le Partì inviano all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:

a) produzione o fabbricazione di stupefacenti;

b) utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente Convenzione e utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

c) uso di stupefacenti;

d) importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

e) sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;

f) stock di stupefacenti il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le statistiche; e

g) superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.

2. a) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), sono stabilite annualmente e trasmesse all’Organo non più tardi del 30 giugno dell’anno seguente a quello cui si riferiscono;

b) le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al paragrafo 1 comma d) sono redatte trimestralmente e sono trasmesse all’Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stock speciali, ma forniscono separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per le necessità speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stock speciali per soddisfare le necessità della popolazione civile.

Articolo 21

Limiti alla fabbricazione e all’importazione

1. La quantità totale di ogni stupefacente che è fabbricato e importato da un Paese o da un territorio qualsiasi nel corso di una determinata annata non dev’essere superiore alla somma degli elementi seguenti:

a) la quantità consumata, nel limite della valutazione corrispondente, per finalità medicinali e scientifiche;

b) la quantità utilizzata, nel limite della valutazione corrispondente, in vista della fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non considerate dalla presente Convenzione;

c) la quantità esportata;

d) la quantità depositata nelle riserve al fine di portarla al livello specificato nella valutazione corrispondente; e

e) la quantità acquistata, nel limite della valutazione corrispondente, per le necessità speciali.

2. Dalla somma degli elementi enumerati al paragrafo 1 è dedotta ogni quantità sequestrata e immessa nel mercato lecito e ogni quantità prelevata dalle riserve speciali per far fronte alle necessità della popolazione civile.

3. Se l’Organo constata che la quantità fabbricata e importata nel corso di una determinata annata sorpassa la somma delle quantità enumerate al paragrafo 1, tenuto conto delle deduzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, l’eccedenza così constatata che rimane al termine dell’annata è dedotta, l’annata seguente, dalle quantità che devono essere fabbricate o importate e dalla somma delle valutazioni, definita al paragrafo 2 dell’articolo 19.

4. a) Se risulta dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (art. 20) che la quantità esportata, a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, sorpassa il totale delle valutazioni relative a questo Paese o a quel territorio, totale quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, maggiorato delle quantità dichiarate come esportate e dedotta ogni eccedenza constatata ai termini del paragrafo 3 del presente articolo, l’Organo ne può fare notifica agli Stati, i quali, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati;

b) dal momento della ricezione di tale notifica le Parti non autorizzano più, durante l’annata in corso, nessuna nuova esportazione di stupefacenti in questione a destinazione del Paese o del territorio in causa, salvo:

i) nel caso in cui per questo Paese o territorio è stata fornita una valutazione supplementare per ciò che concerne ogni quantità importata in eccedenza e la quantità supplementare richiesta; oppure

ii) nei casi eccezionali in cui, secondo il Governo del Paese esportatore, l’esportazione è indispensabile al trattamento dei malati.

Articolo 21bis

Limiti alla produzione d’oppio

1. La produzione d’oppio da parte di qualunque Paese o territorio è organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 f), della quantità d’oppio che è prodotta.

2. Se, in base a informazioni fornite in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l’Organo accerta che una Parte che ha fornito una stima in conformità dell’articolo 19 paragrafo 1 f) non ha limitato l’oppio prodotto all’interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all’interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, dopo avere esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, l’Organo può decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che è prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nell’articolo 19 paragrafo 2 b) per il primo anno in cui tale detrazione è tecnicamente applicabile, tenendo conto dell’epoca dell’anno e degli impegni contrattuali che la Parte in causa ha sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione deve entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne ha ricevuto notifica.

3. Dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa a una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo entra in consultazione con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l’Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell’articolo 14.

5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo tiene conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Articolo 22

Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

1. Quando la situazione nel Paese o in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca e della pianta di canapa è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieta la coltivazione.

2. La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di canapa adotta le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.

Articolo 23

Organismi nazionali dell’oppio

1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio, istituisce, se già non l’ha fatto, o mantiene in vigore uno o diversi Organismi di Stato (designati in seguito nel presente articolo mediante il termine «organismo») incaricati di esercitare le funzioni considerate nel presente articolo.

2. Ogni Parte considerata nel paragrafo precedente applica le disposizioni seguenti alla coltivazione della foglia da oppio, per la produzione dell’oppio, e all’oppio:

a) l’organismo delimita le regioni e designa le parcelle di terreno dove la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio è autorizzata;

b) i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’organismo sono i soli autorizzati a dedicarsi a questa coltivazione;

c) ogni licenza specifica la superficie di terreno sulla quale è autorizzata questa coltivazione.

d) ogni coltivatore di papavero da oppio è tenuto a consegnare all’Organismo la totalità del suo raccolto di oppio; l’Organismo acquista questo raccolto e ne prende materialmente possesso il più presto possibile, ma, al più tardi, entro un termine di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e

e) solamente l’Organismo ha il diritto, per ciò che concerne l’oppio, di importare, di esportare, di dedicarsi al commercio all’ingrosso e di conservare riserve, a eccezione delle riserve detenute dai fabbricanti degli alcaloidi dell’oppio medicinale e dei preparati a base d’oppio. Le Parti non sono tenute a estendere questa clausola all’oppio medicinale e ai preparati a base d’oppio.

3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 sono esercitate da un solo Organismo di Stato se la Costituzione della Parte interessata lo permette.

Articolo 24

Restrizioni alla produzione dell’oppio destinato al commercio internazionale

1. a) Se una Parte ha intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, tiene conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità delle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca a una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale;

b) nessuna Parte autorizza la produzione dell’oppio o aumenta la propria produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione o un tale aumento di produzione sul proprio territorio rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio.

2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte che il primo gennaio 1961 non produceva oppio per l’esportazione intende ora esportare, dell’oppio che produce, quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notifica all’Organo, aggiungendo a questa notifica informazioni concernenti:

i) i controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; e

ii) il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.

b) Se una Parte diversa da una Parte designata al paragrafo 3 intende produrre per anno più di cinque tonnellate di oppio destinate all’esportazione, lo notifica al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione informazioni adeguate, ivi comprese:

i) la valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;

ii) i controlli esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto;

iii) il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; e il Consiglio può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 capoversi a, b, una Parte che durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961 ha esportato l’oppio da essa prodotto, può continuare a esportare l’oppio che continua a produrre.

4. a) Una Parte non importa oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:

i) di una Parte menzionata nel paragrafo 3;

ii) di una Parte che ha indirizzato una notifica all’Organo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso a; oppure

iii) di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso b.

b) Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese che abbia prodotto ed esportato oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, soltanto se un organismo o un’agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediscono a una Parte;

a) di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure

b) di esportare oppio confiscato nel traffico illecito a un’altra Parte, in conformità delle esigenze della presente Convenzione.

Articolo 25

Controllo della paglia di papavero

1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per fini diversi da quelli della produzione dell’oppio adotta tutte le misure necessarie per assicurare:

a) che dell’oppio non venga prodotto a partire da tali papaveri da oppio; e

b) che la fabbricazione degli stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in maniera soddisfacente.

2. Le Parti applicano alla paglia di papavero il sistema dei certificati di importazione e delle autorizzazioni d’esportazione previsto all’articolo 31 paragrafi 4 a 15.

3. Le Parti forniscono le stesse statistiche sull’importazione e sull’esportazione della paglia di papavero di quelle che sono previste per gli stupefacenti all’articolo 20 paragrafi 1, d, e 2, b.

Articolo 26

La coca e la foglia di coca

1. La Parte che autorizza la coltivazione della coca applica a quest’ultima, così come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all’articolo 23 per il papavero da oppio; per ciò che concerne il paragrafo 2 capoverso d di questo articolo, l’obbligo imposto all’organismo menzionato si limita a prendere materialmente possesso del raccolto, il più presto possibile, una volta che questo è stato effettuato.

2. Nella misura del possibile, le Parti fanno procedere all’estirpazione di tutte le piante di coca esistenti allo stato incolto. Esse distruggono le piante di coca coltivate illegalmente.

Articolo 27

Disposizioni supplementari relative alla foglia di coca

1. Le Parti possono permettere l’utilizzazione di foglie di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non deve contenere nessun alcaloide e inoltre possono, nella misura necessaria per questa utilizzazione, permettere la produzione, l’importazione, l’esportazione e il commercio nonché la detenzione di tali foglie.

2. Le Parti forniscono separatamente le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; tuttavia, non è permesso prepararlo se le medesime foglie di coca sono utilizzate per l’estrazione di alcaloidi e per quella di prodotti aromatici, e se questo fatto è precisato nelle valutazioni e nelle statistiche.

Articolo 28

Controllo della canapa

1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di canapa in vista della produzione di canapa o di resina di canapa, applica a essa il regime di controllo previsto all’articolo 23 per ciò che concerne il controllo del papavero da oppio.

2. La presente Convenzione non si applica alla coltivazione della pianta di canapa se questa è eseguita esclusivamente per fini industriali o di orticoltura.

3. Le Parti adottano le misure che possono risultare necessarie per impedire l’abuso delle foglie della pianta di canapa o il relativo traffico illecito.

Articolo 29

Fabbricazione

1. Le Parti esigono che la fabbricazione degli stupefacenti si effettui mediante licenza, salvo quando questa fabbricazione sia effettuata da una o più imprese di Stato.

2. Le Parti:

a) esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano alla fabbricazione di stupefacenti o che vi partecipano;

b) sottopongono a un regime di licenze gli stabilimenti e i locali nei quali si può effettuare la fabbricazione; e

c) esigono che i fabbricanti di stupefacenti, titolari di una licenza, si muniscano di permessi periodici precisanti le categorie e le quantità di stupefacenti che essi hanno il diritto di fabbricare. Non è tuttavia necessario un permesso periodico per i preparati.

3. Le Parti, per quanto concerne il possesso di stupefacenti da parte dei fabbricanti, impediscono l’accumulo di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato.

Articolo 30

Commercio e distribuzione

1.a) Le Parti esigono che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti avvenga mediante licenza, salvo se questo commercio o questa distribuzione siano effettuate da una o più imprese di Stato;

b) le Parti:

i) esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti o che vi partecipano; e

ii) sottopongono a un regime di licenza gli stabilimenti e i locali nei quali possono svolgersi tale commercio e tale distribuzione. Non è tuttavia necessariamente richiesta una licenza per i preparati.

c) Le disposizioni dei capoversi a, b concernenti il regime delle licenze non si applicano necessariamente alle persone debitamente autorizzate a esercitare mansioni terapeutiche o scientifiche e che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni.

2. Inoltre le Parti:

a) per quanto concerne il possesso da parte dei commercianti, dei distributori, delle imprese di Stato o delle persone debitamente autorizzate sopra considerate, impediscono anche l’accumulo di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato;

b) i) esigono che gli stupefacenti non siano forniti o dispensati a privati se non dietro ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che privati possono legalmente ottenere, utilizzare, dispensare oppure amministrare in occasione dell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche; e

ii) qualora le Parti ritengano necessarie o auspicabili queste misure, esigono che le ricette prescriventi stupefacenti della Tabella I siano redatte su formulari ufficiali che sono forniti, sotto forma di un ricettario con ricevute, dalle autorità amministrative competenti o dalle associazioni professionali autorizzate.

3. È auspicabile che le Parti esigano che le offerte di stupefacenti scritte o stampate, gli annunci pubblicitari di qualsiasi natura siano e le note descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate per fini commerciali, gli imballaggi contenenti stupefacenti e le etichette sotto le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, indichino la denominazione comune internazionale comunicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

4. Se una Parte ritiene che una tale misura è necessaria o auspicabile, esige che ogni imballaggio contenente uno stupefacente porti un doppio filo rosso notevolmente appariscente. Il pacco nel quale questo imballaggio è spedito non porta questo doppio filo rosso.

5. Le Parti esigono che l’etichetta sotto la quale una droga è messa in vendita indichi il nome, il peso o la percentuale dello stupefacente o degli stupefacenti che essa contiene. L’obbligo di fornire queste informazioni sull’etichetta non si applica necessariamente a uno stupefacente dispensato a un privato con ricetta da prepararsi in farmacia.

6. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicano necessariamente al commercio al minuto né alla distribuzione al minuto degli stupefacenti della Tabella II.

Articolo 31

Disposizioni speciali relative al commercio internazionale

1. Le Parti non permettono consapevolmente l’esportazione di stupefacenti a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, se questo non sia:

a) in conformità delle leggi e dei regolamenti di questo Paese o territorio; e

b) nei limiti del totale delle valutazioni riguardanti questo Paese o territorio, quale è definito all’articolo 19 paragrafo 2, con l’aggiunta delle quantità che devono essere riesportate.

2. Le Parti esercitano nei porti franchi e nelle zone franche la medesima sorveglianza e il medesimo controllo di quello esercitato nelle altre parti dei loro territori, essendo inteso tuttavia che esse possono applicare un regime più severo.

3.

a) Le Parti controllano per mezzo di una licenza l’importazione e l’esportazione degli stupefacenti, salvo nel caso in cui questa importazione o questa esportazione sia effettuata da una o più imprese di Stato;

b) le Parti esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano a una tale importazione o esportazione oppure che vi partecipano.

4. a) Ogni Parte che autorizza l’importazione o l’esportazione di uno stupefacente esige l’ottenimento di un permesso di importazione o di esportazione, distinto per ogni importazione o esportazione, nel caso di uno o di diversi stupefacenti;

b) tale autorizzazione indica il nome dello stupefacente, se esiste la denominazione comune internazionale, la quantità da importare o quella da esportare, i nomi e gli indirizzi dell’importatore o dell’esportatore e specifica il periodo durante il quale l’importazione o l’esportazione deve essere effettuata;

c) il permesso di esportazione indica inoltre il numero e la data del certificato di importazione (par. 5) e l’autorità che lo ha rilasciato;

d) il permesso di importazione può permettere di importare mediante diversi invii.

5. Prima del rilascio di un permesso di esportazione, le Parti esigono un certificato d’importazione, rilasciato dalle autorità competenti del Paese o del territorio importatore e accertante che l’importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione è approvata e questo certificato è presentato dalla persona o dall’impresa richiedente il permesso di esportazione. Per quanto possibile, le Parti si conformano al modello di certificato d’importazione approvato dalla Commissione.

6. Una copia del permesso di esportazione accompagna ogni invio, e il Governo che rilascia il permesso di esportazione ne invia una copia al Governo del Paese o del territorio importatore.

7. a) Allorché l’importazione è stata effettuata o il termine fissato per l’importazione è scaduto, il Governo del Paese o del territorio importatore rispedisce al Governo del Paese o del territorio esportatore il permesso di esportazione, con una menzione speciale a questo effetto;

b) la menzione precitata specifica la quantità effettivamente importata;

c) se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella specificata nel permesso d’esportazione, le autorità competenti indicano la quantità effettivamente esportata sul permesso d’esportazione e su tutte le copie ufficiali di questo permesso.

8. Sono proibite le esportazioni sotto forma di invii indirizzati a una banca sul conto di una persona differente da quella il cui nome figura sul permesso di esportazione o su una cassetta postale,.

9. Sono proibite le esportazioni sotto forma di invii indirizzati a un magazzino doganale, salvo che il Governo del Paese importatore precisi sul certificato di importazione presentalo dalla persona o dalla stabilimento richiedente il permesso di esportazione di avere approvato l’importazione dell’invio in modo che quest’ultimo sia depositato in un magazzino doganale. In questo caso, il permesso di esportazione precisa che l’invio è effettuato a questo fine. Ogni prelevamento dal magazzino doganale è subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il magazzino e, nel caso di un invio a destinazione dell’estero, è assimilato a una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.

10. Gli invii di stupefacenti che entrano nel territorio di una Parte oppure che ne escono senza essere accompagnati da un permesso di esportazione sono trattenuti dalle autorità competenti.

11. Una Parte non autorizza il passaggio in transito sul proprio territorio, in direzione di un altro Paese, di un qualunque invio di stupefacenti, che questo invio venga o no trasbordato dal veicolo che lo trasporta, a meno che la copia del permesso di esportazione per questo invio venga presentata alle autorità competenti della Parte suddetta.

12. Le autorità competenti di un Paese o di un territorio qualsiasi, attraverso il quale il passaggio di un invio di stupefacenti è autorizzato, adottano tutte le misure necessarie per impedire la deviazione del suddetto invio verso una destinazione differente da quella indicata sulla copia del permesso di esportazione che accompagna l’invio, a meno che il Governo del Paese o del territorio attraverso il quale si effettua il suddetto invio non autorizzi questa deviazione. Il Governo di questo Paese o territorio esamina ogni richiesta di deviazione come se si trattasse di una esportazione dal Paese o dal territorio di transito verso il Paese o il territorio della nuova destinazione. Qualora venga autorizzata questa deviazione, le disposizioni del paragrafo 7 capoversi a, b si applicano anche tra il Paese o il territorio di transito e il Paese o il territorio da dove è stato in precedenza esportato l’invio.

13. Nessun invio di stupefacenti in transito o in deposito in un magazzino doganale può essere sottoposto a un trattamento tale da modificarne la natura. L’imballaggio non può essere cambiato senza l’autorizzazione delle autorità competenti.

14. Le disposizioni dei paragrafi 11 e 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non sono applicabili se questo invio è trasportato per via aerea, a condizione che l’aeromobile non atterri nel Paese o nel territorio di transito. Se l’aeromobile atterra in questo Paese o in questo territorio, tali disposizioni si applicano in quanto l’esigano le circostanze.

15. Le disposizioni del presente articolo non arrecano pregiudizio a quelle di ogni accordo internazionale che limita il controllo che può essere esercitato da ogni Parte sugli stupefacenti in transito.

16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, eccezion fatta per i paragrafi 1 a), e 2, si applica necessariamente ai preparati della Tabella III.

Articolo 32

Disposizioni speciali concernenti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o delle aeromobili che effettuano percorsi internazionali

1. Il trasporto internazionale mediante navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti necessari durante il viaggio per l’eventuale somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d’urgenza non è considerato come un’importazione o un’esportazione ai sensi della presente Convenzione.

2. Precauzioni appropriate vengono prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’utilizzazione indebita degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o il loro prelevamento per fini illeciti. La Commissione raccomanda queste precauzioni in consultazione con le Organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati mediante nave o aeromobile in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 sono sottoposte alle leggi, ai regolamenti, ai permessi e alle licenze del Paese di immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere a verifiche, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non è considerato in disaccordo con le disposizioni dell’articolo 30 paragrafo 2 b).

Articolo 33

Detenzione di stupefacenti

Le Parti non permettono la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Articolo 34

Misure di sorveglianza e d’ispezione

Le Parti esigono:

a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione o che ricoprono incarichi direttivi o di sorveglianza in un’impresa di Stato stabilita in conformità della presente Convenzione, riuniscano le qualità necessarie per applicare effettivamente e fedelmente le disposizioni di legge e i regolamenti emanati in esecuzione della presente Convenzione;

b) che le Autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli stabilimenti scientifici e gli ospedali tengano registri dove sono trascritte le qualità di ogni stupefacente fabbricato e ogni operazione riguardante l’acquisto e la vendita di stupefacenti. Questi registri sono conservati per un periodo non inferiore a due anni. Nel caso in cui i blocchetti di ricevute (art. 30 par. 2 lett. b) delle ricette mediche siano utilizzati, questi blocchetti di ricevute, ivi comprese le ricevute, sono ugualmente conservati per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 35

Lotta contro il traffico illecito

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

b) si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) collaborano strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controllano che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;

f) forniscono all’Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illeciti degli stupefacenti; e

g) forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile nel modo e alle date fissate dall’Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l’Organo può aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie frontiere.

Articolo 36

Disposizioni penali

1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti possono, invece di condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni dell’articolo 38 paragrafo 1.

2. Fatti salvi le norme costituzionali di ciascuna Parte, il suo ordinamento giuridico e la sua legislazione interna:

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo i viene considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, sono considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo l;

iii) le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni sono prese in considerazione per determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da suoi cittadini o da stranieri, sono perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s’impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che dev’essere stipulato fra le Parti; ii) qualora una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d’estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta;. iii) le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta; iv) l’estradizione è accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte ha il diritto di rifiutare di concedere l’estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l’infrazione non sia sufficientemente grave

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del diritto penale di una Parte in materia giurisdizionale.

4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate, quanto alla competenza, dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Articolo 37

Sequestro e confisca

Tutti gli stupefacenti, tutte le sostanze e ogni materiale utilizzato per commettere una qualsiasi delle infrazioni considerate all’articolo 36 o destinati a commettere una tale infrazione possono essere sequestrati e confiscati.

Articolo 38

Misure contro l’abuso degli stupefacenti

1. Le Parti prendono in particolare considerazione l’abuso degli stupefacenti e adottano tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, la cura, la correzione, la postcura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordinano i loro sforzi.

2. Per quanto possibile, le Parti favoriscono la formazione di un personale che assicuri la cura, la post-cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

3. Le Parti adottano tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse portano altresì tale conoscenza al grande pubblico se c’è da temere che l’abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Articolo 38bis

Accordi per l’istituzione di centri regionali

Se una Parte lo ritiene auspicabile nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, fa in modo, sollecitando se lo desidera i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Articolo 39

Applicazione di misure di controllo nazionali più severe di quelle che la presente  Convenzione esige

Nonostante ogni disposizione della presente Convenzione, nessuna Parte è o non è considerata come impedita di adottare misure di controllo più strette o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, e precisamente di esigere che i preparati della Tabella III o gli stupefacenti della Tabella II siano sottomessi alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I, o a certe di esse, se lo ritiene necessario od opportuno per la protezione della salute pubblica.

Articolo 40

Lingue della Convenzione e procedura della sottoscrizione, della ratifica e dell’adesione

1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, fino al primo agosto 1961 rimane aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia o membri di un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite e anche di ogni altro Stato che il Consiglio può invitare a diventare Parte.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale.

3. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati considerati al paragrafo 1 dopo il primo agosto 1961. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore al compimento del trentesimo giorno che segue la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione, in conformità dell’articolo 40.

2. Per ogni altro Stato che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del suddetto quarantesimo strumento, la presente Convenzione entra in vigore al compimento del trentesimo giorno che segue il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 42

Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale, salvo se l’approvazione preventiva di un tale territorio è necessaria in virtù sia della Carta costituzionale della Parte o del territorio interessato, sia del diritto consuetudinario. In questo caso, la Parte si sforza di ottenere nel più breve spazio di tempo la necessaria approvazione del territorio e, quando questa approvazione è stata ottenuta, lo notifica al Segretariato generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati dalla notifica, a partire dalla data della ricezione di quest’ultima da parte del Segretario generale. Nei casi in cui l’approvazione preventiva del territorio non metropolitano non sia necessaria, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, la Parte interessata dichiara a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Articolo 43

Territori ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31

1. Ogni Parte può notificare al Segretario generale che ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori o che due o più dei suoi territori sono raggruppati in uno solo.

2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all’istituzione di un’unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31.

3. Ogni notifica fatta in virtù dei suddetti paragrafi 1 o 2 diviene efficace il primo gennaio dell’anno che segue quello in cui la detta notifica è stata fatta.

Articolo 44

Abrogazione dei trattati internazionali precedenti

1. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le sue disposizioni abrogano e sostituiscono, tra le Parti, le disposizioni dei trattati seguenti:

a) Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aia il 23 gennaio 1912;

b) Accordo concernente la fabbricazione, il commercio interno e l’uso dell’oppio preparato, firmato a Ginevra l’11 febbraio 1925;

c) Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;

d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra, il 13 luglio 1931;

e) Accordo per il controllo del consumo dell’oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;

f) Protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 1946 di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti, conchiusi all’Aia il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936; salvo per ciò che concerne i suoi effetti sull’ultima delle suddette Convenzioni;

g) Le Convenzioni e gli Accordi considerati nei capoversi a–e, come emendati dal Protocollo del 1946 considerato al capoverso f;

h) Protocollo firmato a Parigi il 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale determinati stupefacenti non compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 1946;

i) Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo Protocollo entra in vigore.

2. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936, è, tra le Parti alla suddetta Convenzione, che sono anche Parti alla presente Convenzione, abrogato e sostituito dall’articolo 36 paragrafo 2 capoverso b del della presente Convenzione; tuttavia, dopo averne informato il Segretario generale, una tale Parte può mantenere in vigore il detto articolo 9.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41 par. 1), le funzioni dell’Organo la cui istituzione è prevista all’articolo 9 sono esercitate provvisoriamente, secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della Convenzione menzionata all’articolo 44 capoverso c, quale è stata emendata, e dall’Organo di controllo, istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della Convenzione menzionata all’articolo 44 capoverso d, quale è stata emendata.

2. Il Consiglio fissa la data alla quale il nuovo Organo menzionato all’articolo 9 entra in funzione. A questa data, il detto Organo assume le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell’Organo di controllo menzionati al paragrafo 1, nei riguardi degli Stati che sono Parti dei trattati enumerati all’articolo 44 e che non sono Parti alla presente Convenzione.

Articolo 46

Denuncia

1. Al compimento di un termine di due anni dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41 par. 1) ogni Parte, a proprio nome o a nome di un territorio che essa rappresenta in campo internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 42, può denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a questi effetti presso il Segretario generale.

2. Se il Segretario generale riceve la denuncia in data antecedente il primo luglio o in questa data, essa prende effetto il primo gennaio dell’anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, prende effetto come se fosse stata ricevuta l’anno seguente in data antecedente il primo luglio o in quella data.

3. La presente Convenzione perde ogni efficacia se, in seguito alle denuncie notificate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1, le condizioni della sua entrata in vigore previste all’articolo 41 paragrafo 1 cessano di essere adempiute.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ciascuna Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le ragioni che l’hanno motivato sono comunicati al Segretario generale il quale li comunica alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio può decidere:

a) di convocare una Conferenza, in conformità dell’articolo 62 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite18, in vista di studiare l’emendamento proposto; oppure

b) di richiedere alle Parti se queste accettano l’emendamento proposto e anche di invitarle a presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni in merito a questa proposta.

2. Se non è stato respinto da alcuna Parte nei diciotto mesi che seguono la sua comunicazione, un progetto di emendamento distribuito in conformità del paragrafo 1, b, del presente articolo entra immediatamente in vigore. Se tuttavia è stato respinto da una Parte, il Consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle Parti, può decidere se conviene convocare una Conferenza incaricata di studiare il suddetto emendamento.

Articolo 48

Controversie

1. Qualora tra due o più Parti insorga una controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le suddette Parti si consultano al fine di regolare questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorsi a organismi regionali, per via giudiziaria o per altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Ogni controversia di questo genere che non è composta mediante i mezzi previsti al paragrafo 1 è sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia.

Articolo 49

Riserve transitorie

1. Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, una Parte può riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

a) l’uso dell’oppio a fini paramedicinali;

b) l’uso dell’oppio da fumo;

c) la masticazione della foglia di coca;

d) l’uso della canapa, della resina di canapa, di estratti e di tinture di canapa a fini paramedicinali; e

e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti considerati ai capoversi a–d per fini menzionati nei suddetti capoversi.

2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 sono sottomesse alle seguenti restrizioni:

a) le attività menzionate al paragrafo 1 possono essere autorizzate soltanto se erano tradizionali nei territori per i quali la riserva è fatta e vi erano autorizzati il primo gennaio 1961;

b) nessuna esportazione degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 ai fini menzionati nel suddetto paragrafo può essere autorizzata a destinazione di uno Stato non Parte o di un territorio al quale la presente Convenzione non si applica, ai termini dell’articolo 42;

c) possono essere autorizzate a fumare l’oppio solamente le persone registrate a questo effetto dalle autorità competenti in data antecedente il primo gennaio 1964;

d) l’uso dell’oppio per fini paramedicinali dev’essere abolito entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;

e) la masticazione della foglia di coca dev’essere abolita entro di 25 anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;

f) l’uso della canapa per fini differenti da quelli m edicinali e scientifici deve cessare il più presto possibile, ma in ogni caso entro di 25 anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;

g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 per gli usi menzionati al suddetto paragrafo devono essere ridotti e finalmente soppressi contemporaneamente agli usi.

3. Ogni Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 deve;

a) esporre nel rapporto annuale che invia al Segretario generale in conformità dell’articolo 18 paragrafo 1 capoverso a i progressi raggiunti nel corso dell’annata precedente, in vista di rendere effettiva l’abolizione dell’uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio considerati al paragrafo 1; e 

b) fornire all’Organo valutazioni (art. 19) e statistiche (art. 20) separate per le attività in merito alle quali una riserva è stata fatta, nel modo e nella forma prescritta dall’Organo. 4.

a) Se una Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:

i) il rapporto menzionato al paragrafo 3 capoverso a entro i 6 mesi seguenti la fine dell’anno interessato dalle informazioni che contiene;

ii) le valutazioni menzionate al paragrafo 3 capoverso b entro i tre mesi seguenti la data fissata a questo riguardo dall’Organo, in conformità dell’articolo 12 paragrafo;

iii) le statistiche menzionate al paragrafo 3 capoverso b nei tre mesi seguenti la data in cui devono essere fornite, in conformità dell’articolo 20 paragrafo 2; secondo il caso, l’Organo o il Segretario generale invia alla Parte in causa una notifica indicante il proprio ritardo e le richiede di fornire queste informazioni entro tre mesi dalla ricezione di questa notifica.

b) Se, entro il termine indicato sopra, una Parte non si conforma alla richiesta dell’Organo o del Segretario generale, la riserva in questione fatta in virtù del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti.

5. Lo Stato che avanza riserve può a ogni momento e mediante una notifica scritta ritirare tutte le proprie riserve o una parte di esse.

Articolo 50

Riserve aggiuntive

1. Nessuna riserva è autorizzata al di fuori delle riserve fatte in conformità dell’articolo 48 o dei paragrafi seguenti.

2. Al momento della firma, della ratifica o della adesione, ogni Stato può avanzare le riserve sulle seguenti disposizioni della presente Convenzione: articolo 12 paragrafi 2 e 3; articolo 13 paragrafo 2; articolo 14 paragrafi 1 e 2; articolo 31 paragrafo 1 capoverso b; articolo 48.

3. Ogni Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve differenti da quelle che sono enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 49, può avvisare il Segretario generale di questa intenzione. A meno che dodici mesi dopo la data della comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale un terzo degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito prima della fine del suscritto periodo non abbia avanzato obiezioni contro la riserva stessa, essa è considerata come autorizzata, essendo inteso tuttavia che gli Stati che hanno sollevato obiezioni contro questa riserva non devono assumere, nei riguardi dello Stato che ha formulato tale riserva, un obbligo giuridico derivante dalla presente Convenzione, sulla quale porta la riserva.

4. Lo Stato che ha presentato riserve può a ogni momento e mediante notifica scritta ritirare tutta o una parte delle sue riserve.

Articolo 51

Notifiche

Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati menzionati all’articolo 40 paragrafo 1;

a) le firme, le ratifiche o le adesioni, in conformità dell’articolo 40;

b) la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore, in conformità dell’articolo 41;

c) le denunce, in conformità dell’articolo 46, e

d) le dichiarazioni, e le notifiche in conformità degli articoli 42, 43, 47, 49 e 50. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Nuova York, il 30 Marzo 1961, in un solo esemplare che è conservato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le copie del quale certificate conformi sono inviate a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati considerati all’articolo 40 paragrafo 1.

(Seguono le firme)

Tavole

Le Tavole I–IV menzionate nella Convenzione possono essere modificate o completate dalla Commissione internazionale degli stupefacenti.

Il testo delle tavole I–III, valido al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, figura nell’ordinanza del Servizio federale dell’igiene pubblica del 1° luglio 19706 concernente gli stupefacenti e altre sostanze e preparati sottoposti al controllo conformemente alla legge federale sugli stupefacenti, mentre quello della tavola IV ha il tenore seguente:

Elenco degli stupefacenti inclusi nella tavola IV

Canapa e resina di canapa

Desomorfina (diidrodesossimorfina)

Eroina (diacetilmorfina)

Chetobemidone (4-metaidrossifenil – 1-metil – 4-propionilpiperidina)

I sali degli stupefacenti indicati nella presente tavola, in tutti i casi in cui questi sali possono esistere. ________________________________________________________________________________

Chiusa a New York il 30 marzo 1961 Emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972

LA GIURISPRUDENZA CORRELATA

È inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope - prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e specificamente degli art. 12 comma 1 n. 1 lett. f) e n. 2, 26 comma 1 e 54 comma 3. Onde liberalizzare la coltivazione, il commercio, la detenzione, l'uso della canapa indiana e dei suoi derivati (hashish e marijuana) si propone la eliminazione: dell'art 12 che detta i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze stupefacenti, dei tetraidrocannabinoli e loro analoghi (tabella I), e della "cannabis indica" e dei prodotti da essa ottenuti o ad essa riconducibili (tabella II); dall'art. 26 comma 1 il riferimento alle piante di canapa indiana sottraendole al divieto di coltivazione nel territorio dello Stato; e dall'art. 54, infine, la resina di canapa e la canapa indiana dall'elenco dei prodotti soggetti a prelevamento di campioni in caso di importazione di sostanze stupefacenti. Il quesito non da adito a censure sotto il profilo della sua omogeneità. Va peraltro, rilevato che la liberalizzazione perseguita comporterebbe la violazione, da parte dello Stato italiano, che, con la l. 6 giugno 1974 n. 412 ha autorizzato la ratifica della "Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961" e del relativo protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 maggio 1972, dell'impegno assunto di dare attuazione, nel proprio territorio alle disposizioni restrittive in materia di stupefacenti, circoscrivendo in tale senso la propria discrezionalità legislativa, sottolineato nella stessa l. n. 685 del 1975 secondo cui vanno eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia (art. 1) e le tabelle debbono contenere l'elenco di tutte le sostanze dei preparati indicati nella convenzione e negli accordi interregionali (art. 11). Dalla convenzione richiamata deriva l'obbligo di assoggettare alle misure di controllo ivi indicate la coltivazione, il commercio, la detenzione e l'uso della canapa indiana e dei suoi derivati; ed all'adempimento di tale obbligo sono preordinate le norme di cui si propone l'abrogazione con referendum popolare. Nè rileva, in contrario, che la legge italiana riguardi cumulativamente stupefacenti e sostanze psicotrope, contemplate da una diversa convenzione interregionale (quella di Vienna del 21 febbraio 1971, non ancora ratificata dall'Italia), nè che i tetraidrocannabinoli non trovino corrispondente classificazione nella convenzione di New York (venendo ad essere ricompresi in quella di Vienna fra le sostanze psicotrope posto che la richiesta referendaria si riferisce indiscriminatamente ad essi ed alla "cannabis" annoverata fra gli stupefacenti. Ai sensi del comma 2 dell'art. 75 cost. devono ritenersi sottratte a referendum popolare non soltanto le leggi ivi indicate, ma altresì le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di tali leggi da far ritenere sottintesa la preclusione. Ne consegue che la inammissibilità del referendum viene a riguardare non soltanto le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ma anche quelle strettamente collegate alla esecuzione dei trattati medesimi, la cui emanazione, è, per così dire imposta dagli impegni assunti e per le quali non vi è margine di discrezionalità, quanto alla loro esistenza ed al loro contenuto, presentandosi la sola alternativa di dare esecuzione all'obbligo internazionale, o di violarlo assumendo una responsabilità che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare. Indubbiamente, nel caso di specie, l'abrogazione delle norme oggetto del quesito concreterebbe una violazione degli obblighi assunti dallo Stato italiano con la ricordata convenzione. Il referendum va, pertanto, dichiarato inammissibile. Corte Costituzionale n. 30 del 13 febbraio 1981

 

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