D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68. Modifiche in materia di commissioni mediche locali. G.U. n. 141 del 18 giugno 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68

Regolamento  recante  modifiche  all'articolo  330  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in  materia  di commissioni mediche locali.

Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 2013
 
Art. 1
Modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «1.  Le  commissioni  mediche  locali   sono   costituite   con provvedimento del presidente della regione o delle province  autonome di Trento e di  Bolzano,  presso  i  servizi  dell'Azienda  sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
      2. La commissione e' composta  da  un  presidente,  due  membri effettivi e almeno due supplenti,  individuati  tra  i  medici  delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in  attivita'  di  servizio,  designati  dalle  amministrazioni competenti. I membri  partecipanti  alle  sedute  della  commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
      3. Il presidente della commissione medica locale  e'  nominato, con provvedimento del  presidente  della  regione  o  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nella  persona  responsabile  dei servizi di cui al comma 1.
      4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i  membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
      5. Nel caso  in  cui  l'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per  minorazioni anatomiche  o  funzionali  a  carico  degli  arti  o  della   colonna vertebrale,  la  composizione  della  commissione  medica  locale  e' integrata da un medico appartenente  ai  servizi  territoriali  della riabilitazione, nonche' da un  dipendente  della  Direzione  generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici,  appartenente  ad  uno  dei profili per i quali e' richiesta la  laurea  in  ingegneria.  Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti  affetti  da  diabete  o  da problematiche  cliniche  alcol-correlate,   la   composizione   della commissione  puo'  essere  integrata  rispettivamente  da  un  medico specialista diabetologo o alcologo.»;
    b) ai commi 7 e  8,  la  parola:  «unita'»  e'  sostituita  dalla seguente: «azienda»;
    c) al comma 11, le parole: «Direzione  generale  della  M.C.T.C.» sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Direzione   generale   della motorizzazione»;
    d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite  dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  126,  comma  8, del codice, i certificati»;
    e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a quello della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2,  del codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  1,  comma  4, del codice»;
    f) al comma 16, nel primo periodo, le  parole:  «di  norma»  sono sostituite dalla seguente: «almeno»,  le  parole:  «e  di  una»  sono sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti:  «,  e  comunque  in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»; nel  secondo  periodo,  le  parole:  «da  parte  del  Ministero   dei trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle  seguenti: «della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
    g) al comma 17, le parole: «Il Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, di concerto con i Ministri della sanita' e  del  tesoro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano».

Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

  1. Le commissioni mediche locali costituite prima  dell'entrata  in vigore del presente decreto restano operative sino alla  costituzione delle nuove commissioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Passera,       Ministro       delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi,  Ministro  per  gli   affari regionali, il turismo e lo sport
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli,  Ministro  dell'economia  e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Severino
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 5, foglio n. 309
 

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