D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44. Riordino organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della salute. G.U. n. 98 del 27 aprile 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44

Regolamento recante il riordino  degli  organi  collegiali  ed  altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183.

Gazzetta Ufficiale n.98 del 27 aprile 2013
 
Art. 1
Riordino degli organi collegiali e  degli  altri  organismi  operanti presso il Ministero della salute

  1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui  all'allegato 1, che costituisce parte integrante del  presente  regolamento,  sono riordinati  o  soppressi  secondo  le  disposizioni  degli   articoli seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale

  1. Sono trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,  denominato: «Comitato tecnico sanitario», le  funzioni  in  atto  esercitate  dai seguenti organi collegiali e organismi:
    a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui  all'articolo  4-bis,  comma 10,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
    b) Consulta tecnica permanente per il  sistema  trasfusionale  di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
    c)  Commissione  nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni,  e  all'articolo  4,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
    d) Comitato di valutazione  dei  progetti  di  ricerca  sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di  cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    e) Commissione per il rilascio delle licenze per  la  pubblicita' sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
    f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui  all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
    g) Commissione interministeriale di  valutazione  in  materia  di biotecnologie, di cui all'articolo  14  del  decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
    h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui  all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
    i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei  meccanismi  di
controllo  a   livello   regionale   e   aziendale,   come   previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
    l) Commissione nazionale per  la  lotta  contro  l'AIDS,  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
    m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS,  di  cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    n) Comitato per l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di  vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui  all'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    o) Commissione nazionale per lo studio delle  tematiche  connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo  2010,  n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,  legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Sono trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,  denominato: «Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale»,  le funzioni  in  atto  esercitate  dai  seguenti  organi  collegiali   e organismi:
    a) Commissione unica per la dietetica  e  la  nutrizione  di  cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio 2007, n. 86;
    b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e  successive modificazioni, e all'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;
    c)  Commissione  consultiva  del  farmaco  veterinario,  di   cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile  2006,  n. 193;
    d)  Nucleo  nazionale  di  farmacosorveglianza   sui   medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo  6  aprile 2006, n. 193;
    e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9,  comma  1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
    f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli  animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo  4  della  legge  14 ottobre 1985, n. 623.

Art. 3
Composizione del Comitato tecnico sanitario

  1. Il Comitato  tecnico  sanitario  e'  nominato  con  decreto  del Ministro della salute ed e' cosi' composto:
    a) sessantadue membri designati dal Ministro della salute;
    b) quattro membri designati dal Ministro  dell'economia  e  della finanze;
    c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
    d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare;
    e) un membro designato  dal  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;
    f)   due   membri   designati   dal   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    g) un membro designato del Ministro delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
    h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    i) un membro designato dal Ministro dell'interno;
    l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
    m) quattro membri designati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri;
    n) trentanove membri designati dalla Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano;
    o) due membri designati dall'Istituto superiore di sanita';
    p) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;
    q) un membro  designato  dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi sanitari regionali;
    r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per  la  protezione ambientale;
    s) un membro designato dal CONI;
    t) un membro designato dal  Comando  carabinieri  per  la  tutela della salute;
    u) il direttore del Centro nazionale sangue;
    v) quattro rappresentanti delle associazioni  e  federazioni  dei donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale;
    z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi;
    aa) due rappresentanti delle societa'  scientifiche  del  settore trasfusionale;
    bb)  un  membro  designato  dalla  Federazione   delle   Societa' medico-scientifiche italiane;
    cc) un  membro  designato  dalla  Federazione  degli  ordini  dei farmacisti italiani;
    dd)   un   membro   designato   dall'Istituto    nazionale    per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
    ee) trentatre' rappresentanti delle associazioni di  volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal  Ministro  della salute o, per sua delega, dal Capo del  competente  Dipartimento  del
Ministero della salute.
  3. Il Comitato di  cui  al  comma  1  opera  presso  il  competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori  di segreteria,  anche  avvalendosi  delle  direzioni  generali  ad  esso afferenti.
  4. Il Ministro della salute puo' nominare un membro  supplente  per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la  richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 4
Articolazione del Comitato tecnico sanitario

  1.  Il  Comitato  tecnico  sanitario  si  articola  nelle  seguenti sezioni:
    a) sezione per  la  definizione  e  l'aggiornamento  dei  livelli essenziali di assistenza;
    b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale;
    c) sezione per la ricerca sanitaria;
    d) sezione per la valutazione dei progetti di  ricerca  sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;
    e) sezione per il  rilascio  delle  licenze  per  la  pubblicita' sanitaria;
    f) sezione per i dispositivi medici;
    g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie;
    h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita' sportive;
    i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di  attuazione  dei programmi di adeguamento  degli  ospedali  e  sul  funzionamento  dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale;
    l) sezione per la lotta contro l'AIDS;
    m) sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS;
    n) sezione per  l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di  vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    o) sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso  alle cure palliative e alla terapia del dolore.
  2. Il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,  sentita  la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  dispone  la ripartizione dei componenti del Comitato  tecnico  sanitario  tra  le sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse  trattate e delle  competenze  professionali  e  istituzionali  dei  componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione,  i  componenti  del Comitato sono  designati  con  riferimento  alle  specifiche  sezioni indicate dal Ministro della salute  al  momento  della  richiesta  di designazione.  Il  Ministro  della  salute  nomina  i  presidenti  di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo' essere  assegnato contestualmente a piu' sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
  3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma  1  partecipano  i  Capi dipartimento e i direttori delle  direzioni  generali  del  Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle  relative  materie  o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
  4. Alla sezione di cui comma 1, lettera n), partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
  5. Uno dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  m), e' nominato quale vicepresidente della sezione di  cui  al  comma  1, lettera h).
  6. Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera  c),  possono essere invitati a partecipare: il presidente dell'ISS;  un  dirigente dell'INAIL, nominato  dal  Ministro  della  salute  su  proposta  del presidente  di  tale  Istituto  in  relazione  alle  competenze   del soppresso ISPESL; il direttore dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari regionali; il direttore scientifico  di  uno  degli  IRCCS  pubblici, nominato dal Ministro della salute in  rappresentanza  di  tutti  gli IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS  privati, nominato dal Ministro della salute in  rappresentanza  di  tutti  gli IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato  dal  Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
  7. Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere  e),  f), g), h) e  l),  puo'  essere  invitato  a  partecipare,  con  funzioni consultive, un esperto designato dalle  associazioni  industriali  di riferimento.
  8. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato,  di  regola,  per sezioni. Ove ne ravvisi  la  necessita',  il  Ministro  della  salute convoca il Comitato tecnico sanitario in  seduta  plenaria.  In  tale caso, i componenti di cui alle lettere v), z) e ee) dell'articolo  3, comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 5
Composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale

  1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la  sanita'  animale  e' nominato con decreto del Ministro della salute ed e' cosi' composto:
    a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;
    b) nove membri designati dal Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali;
    c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo economico;
    d) cinque membri designati dal  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare;
    e)  due  membri  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano;
    f)   un   membro   designato   dal   Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e dalla ricerca;
    g) otto membri designati dall'Istituto superiore di sanita';
    h)   due   membri   designati   dall'Istituto    nazionale    per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
    i) due rappresentanti degli assessorati alla  sanita'  regionali, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
    l) un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela  della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri;
    m) un rappresentante della  Guardia  di  Finanza,  designato  dal Comandante Generale della Guardia di finanza;
    n) un rappresentante dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli appartenente  alla  Direzione   centrale   analisi   merceologica   e laboratori chimici;
    o) un  rappresentante  delle  organizzazioni  dei  produttori  ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
    p)   un   rappresentante   degli   allevatori   designato   dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo;
    q)   un   rappresentante   dei   coltivatori,   designato   dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
    r) un esperto designato  dagli  enti  aventi  come  finalita'  la protezione degli animali;
    s) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
    t) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli  ordini dei veterinari;
    u)  un  membro  designato  dall'Ente  nazionale   per   l'energia alternativa.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal  Ministro  della salute o, per sua delega, dal Capo del  competente  Dipartimento  del Ministero della salute.
  3. Il Comitato di  cui  al  comma  1  opera  presso  il  competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori  di segreteria,  anche  avvalendosi  delle  direzioni  generali  ad  esso afferenti.
  4. Il Ministro della salute puo' nominare un membro  supplente  per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la  richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 6
Articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale

  1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la  sanita'  animale  si articola nelle seguenti sezioni:
    a) sezione per la dietetica e la nutrizione;
    b) sezione consultiva per i fitosanitari;
    c) sezione consultiva del farmaco veterinario;
    d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;
    e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli  animali  da allevamento e da macello;
  2. Il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,  sentita  la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  dispone  la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione  e la sanita' animale tra le sezioni di cui comma 1,  in  ragione  delle materie  da  esse  trattate  e  delle  competenze   professionali   e istituzionali dei componenti  medesimi.  Sulla  base  della  predetta ripartizione,  i  componenti  del   Comitato   sono   designati   con riferimento alle  specifiche  sezioni  indicate  dal  Ministro  della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro  della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni  componente  del Comitato puo' essere assegnato contestualmente a piu' sezioni,  anche ricoprendone la presidenza.
  3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma  1  partecipano  i  Capi dipartimento e i direttori delle  direzioni  generali  del  Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle  relative  materie  o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
  4. Le  spese  di  funzionamento  della  sezione  consultiva  per  i prodotti fitosanitari, di cui al comma 1,  lett.  b),  sono  poste  a carico dei soggetti che presentano istanza per lo  svolgimento  delle attivita'  previste  dal  regolamento  (CE)  n.   1107/2009   e   dal regolamento (CE) n. 396/2005, nonche' dai  regolamenti  collegati,  o che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla  base di norme europee o nazionali,  sulla  base  di  tariffe  e  modalita' definite con decreto del Ministro della salute, sentiti  il  Ministro dello sviluppo economico e  il  Ministro  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  cosi' come introdotto dalla legge 6 febbraio  2007,  n.  13.  Alla  sezione consultiva per i prodotti fitosanitari  si  applica  quanto  previsto dall'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
  5. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui  al  comma  4,  sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del Ministero della salute.
  6. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato,  di  regola,  per sezioni. Ove ne ravvisi  la  necessita',  il  Ministro  della  salute convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui  alle  lettere  dalla  o)  alla  s)  dell'articolo  5,  comma  1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 7
Consiglio superiore di sanita'

  1. Il Consiglio superiore di  sanita'  e'  costituito  da  quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della  salute.  Esso  svolge  le funzioni di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  30  giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
  2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore  di  sanita' sono individuati tra docenti  universitari,  dirigenti  di  struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti  particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e  tra  appartenenti  alla  magistratura  ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.
  3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita'  i dirigenti  generali  preposti  ai  dipartimenti  ed  alle   direzioni generali del Ministero  della  salute,  il  presidente  dell'Istituto superiore di sanita', i direttori del Centro nazionale sangue  e  del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per  i  servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia  italiana  del farmaco, l'Ispettore generale della sanita' militare presso lo  Stato Maggiore  della  difesa,  il  presidente  del  Comitato   scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale  ordini medici chirurghi  e  odontoiatri  (FNOM  CeO),  il  presidente  della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI),  il  presidente  della Federazione nazionale  collegi  infermieri  (IPASVI),  il  presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il  presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli  psicologi,  il  presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI)  e  il presidente della Federazione nazionale collegi  tecnici  sanitari  di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

Art. 8
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

  1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare  opera  presso il competente Dipartimento del Ministero della  salute  e  svolge  le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre 2005, n. 244, e al decreto del Ministro della salute  del  26  luglio 2007, nonche' le altre attribuitegli dalla normativa vigente. Ad esso sono  altresi'  trasferite  le  funzioni  in  atto  esercitate  dalla Consulta delle associazioni  dei  consumatori  e  dei  produttori  in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo  2011,  n.  108.  Il predetto Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, e' cosi' composto:
    a) tredici  esperti  designati  dal  Ministro  della  salute,  di comprovata esperienza scientifica ed elevata  professionalita'  nelle materie  attinenti  alla  valutazione  del   rischio   nella   catena alimentare, ed in particolare  nei  seguenti  settori:  gli  additivi alimentari,  gli  aromatizzanti,  i  coadiuvanti  tecnologici   e   i materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; salute dei vegetali,  prodotti  fitosanitari  e  i loro residui; organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, alimentazione e  allergie;  pericoli  biologici;  contaminanti  nella catena alimentare; salute e il benessere degli animali;
    b) il Capo del Dipartimento della sanita'  pubblica  veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali  per  la  tutela della salute;
    c) il direttore  della  Direzione  generale  per  l'igiene  e  la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
    d)  un  rappresentante  designato  dal  Ministro  dello  sviluppo economico;
    e) un  rappresentante  designato  dal  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali;
    f) un  rappresentante  designato  dal  Ministro  dell'ambiente  e tutela del territorio e del mare o suo delegato;
    g) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
    h)  quattro  rappresentanti  delle  regioni  e   delle   province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  o loro delegati;
    i)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle   Associazioni   dei consumatori  ed  utenti  presenti  nell'elenco  istituito  presso  il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;
    l) un numero, equivalente a quello dei rappresentanti di cui alla lettera i),  di  rappresentanti  delle  Associazioni  dei  produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  o  loro delegati.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 si articola  in  due  sezioni:  la «Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alla lettera a) del medesimo  comma,  e  la  «Sezione  consultiva delle associazioni dei consumatori e dei  produttori  in  materia  di sicurezza alimentare», cui  sono  assegnati  i  membri  di  cui  alle lettere dalla b) alla l). Ai  lavori  di  quest'ultima  sezione  sono chiamati a partecipare il direttore della  Direzione  generale  della sanita' animale e  dei  farmaci  veterinari  ed  il  direttore  della Direzione generale  degli  organi  collegiali  per  la  tutela  della salute.
  3. Il Ministro della salute puo' nominare un membro  supplente  per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso  la  richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
  4. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal  Ministro  della salute o da un suo delegato. Durante la seduta  di  insediamento,  la sezione per la  sicurezza  alimentare  elegge,  al  suo  interno,  il proprio Presidente. Il  Presidente  della  Sezione  consultiva  delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare  e'  il  Capo  del  Dipartimento  della  sanita'  pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, o un suo delegato.
  5. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato,  di  regola,  per sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessita', puo' convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria. In tal caso, i componenti di cui alle lettere i) ed l)  del  comma  1 partecipano senza diritto di voto.

Art. 9
Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie

  1. Il Centro nazionale per la prevenzione  ed  il  controllo  delle malattie (CCM)  esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del  Ministro della lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  18  settembre 2008, recante ulteriori  modifiche  al  decreto  del  Ministro  della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione  e  del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla  normativa vigente.
  2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
    a) il Comitato strategico;
    b) il Comitato scientifico permanente;
    c) il Direttore operativo.
  3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato  scientifico permanente sono nominati  con  decreto  del  Ministro  della  salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata  del  CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati.  Il  Direttore  generale della prevenzione sanitaria e'  il  Direttore  operativo  del  CCM  e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine  di  durata  del CCM.
  4. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro  della  salute ed e' composto da:
    a) il coordinatore degli assessori  regionali  alla  sanita'  con funzioni di vicepresidente;
    b)  due  assessori  regionali  alla   sanita',   nominati   dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
    c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
    d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
    e) il Direttore operativo del CCM;
    f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita';
    h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita'.
  5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare a  partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali  di  volta in volta competenti per la materia trattata.
  6.  Il  Ministro  della  salute  puo'  invitare  degli  esperti   a partecipare  allo  svolgimento  dei  lavori,  per  ciascun  argomento all'ordine del giorno.
  7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
    a) definisce le priorita' di intervento;
    b) adotta il programma annuale di attivita' del  CCM,  unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del  Sottosegretario delegato;
    c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal  CCM  nell'anno precedente;
    d)  definisce  le   linee   generali   sulla   diffusione   delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di formazione.
  8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e' cosi' composto:
    a) il direttore della Direzione generale  della  prevenzione  del Ministero della salute, che lo presiede;
    b) tre esperti designati dal Ministero della salute;
    c) tre  esperti  designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano.
  9.  Il  Comitato  scientifico  permanente  si  puo'   avvalere   di sottocomitati scientifici di  progetto,  istituiti  con  decreto  del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.
  10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
    a)  esprime  parere  sulla  proposta  del  programma  annuale  di attivita' del CCM;
    b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attivita', salvo che  non  sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
  11. Il Direttore operativo svolge  le  seguenti  funzioni,  per  le materie di competenza del CCM:
    a) predispone la proposta di programma annuale di  attivita'  del CCM, unitamente al piano finanziario;
    b) formula proposte  di  progetti  di  attuazione  del  programma annuale di attivita';
    c)  predispone  la  relazione  sull'attivita'  svolta   dal   CCM nell'anno precedente;
    d) assicura il raccordo con le  strutture  regionali  competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
    e)  assicura  il  costante  raccordo  con  i  competenti   uffici ministeriali;
    f) attiva sistemi di indagini  rapide  nazionali  per  specifiche tematiche  di  salute  e  collabora  su  richiesta  delle  Regioni  a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
    g)   promuove   la   cooperazione   e   la   collaborazione   con organizzazioni europee ed internazionali;
    h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad  hoc  ed alla  realizzazione  dei  programmi  di  formazione  e   ricerca   su indicazione del Comitato strategico;
    i) predispone programmi specifici di aggiornamento  e  formazione del personale;
    l)  cura  la  restituzione  delle  informazioni   epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
  12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il  Direttore operativo si avvale anche  del  Centro  nazionale  di  epidemiologia, sorveglianza e promozione della  salute  dell'Istituto  superiore  di sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.

Art. 10
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali

  1. Il Centro  nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro  malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonche' le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. E'  presieduto  dal  Capo del dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della  sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della  salute  del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
    a) Direzione strategica;
    b) Comitato tecnico-scientifico;
    c) Direzione operativa;
    d) Unita' centrale di crisi.
  2. La Direzione strategica e' composta da:
    a) il Capo del dipartimento della sanita'  pubblica  veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali  per  la  tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede;
    b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale  e dei farmaci veterinari;
    c) il direttore della Direzione generale degli organi  collegiali per la tutela della salute;
    d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e'  il  coordinatore  della  Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.
  3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e  le  strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali  per l'intero  territorio  nazionale,  in  collaborazione  con  i  Servizi veterinari delle regioni e delle province  autonome.  Nell'ambito  di dette competenze, in particolare,  adotta  il  programma  annuale  di attivita', stabilendo le priorita', verificandone  periodicamente  la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.
  4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e' cosi' composto:
    a)  il  direttore  del  Dipartimento  di   medicina   veterinaria dell'Istituto superiore di sanita';
    b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
    c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le  malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia.
  5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo,  in  occasione  della  seduta  di insediamento.
  6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile.
  7. La Direzione operativa, la cui gestione e' affidata  all'Ufficio III della Direzione generale della  sanita'  animale  e  dei  farmaci veterinari, e' diretta dal direttore di quest'ultimo.
  8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita'  animale  e  dei farmaci  veterinari,  predispone  gli   atti   da   sottoporre   alle valutazioni  della  Direzione  strategica,  e  da'  esecuzione   alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.
  9. La  Direzione,  inoltre,  coordina  le  attivita'  e  le  misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione  delle  malattie animali, ed in particolare:
    a) predispone  piani  dettagliati  di  emergenza  e  di  gestione sanitaria, comprese le relative  procedure  operative,  per  ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;
    b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che  provengono  da regioni e province autonome;
    c) programma  e  esegue  gli  audit  necessari  a  verificare  la corretta applicazione delle  misure  adottate  in  sede  nazionale  e comunitaria, o in caso di emergenza;
    d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;
    e) predispone ed esegue programmi di  verifica  e  controllo  dei laboratori  che  manipolano  virus,  anche  ai   fini   di   ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;
    f)  organizza  corsi   di   aggiornamento   per   gli   operatori appartenenti e non al SSN;
    g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie  di competenza del Centro nazionale.
  10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per  il centro nazionale ed e' composta da personale del citato Ufficio o  da altro personale, secondo le disposizioni del  direttore  generale  di cui al comma 8.
  11. L'Unita' centrale di crisi  (U.C.C.)  rappresenta  il  raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale  e  le  analoghe  strutture territoriali. Essa e' composta da:
    a) il capo del Dipartimento della sanita'  pubblica  veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali  per  la  tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
    b) il direttore della Direzione generale sanita'  animale  e  dei farmaci veterinari;
    c) il direttore  della  Direzione  generale  per  l'igiene  e  la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
    d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione  generale  della sanita' animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;
    e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
    f)  il  direttore  del  Centro   nazionale   di   referenza   per l'epidemiologia;
    g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e'  il  coordinatore  della  Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;
    h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi  della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;
    i) l'Ispettore generale della sanita' militare  presso  lo  Stato maggiore della Difesa;
    l) un rappresentante  designato  dal  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari e forestali;
    m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
    n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
    o) un rappresentante della  Guardia  di  finanza,  designato  dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
  12. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere  integrata  di volta in volta, su indicazione  del  presidente,  con  rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o  con  esperti  del  mondo scientifico e accademico.
  13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso,  di  situazioni  di  rischio  zoo-sanitario  interne  o internazionali,  l'U.C.C.  assicura   le   funzioni   di   indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero  territorio  nazionale,  in  particolare mediante:
    a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;
    b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri,  vaccini  e antigeni;
    c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali;
    d) definizione dei criteri per  l'abbattimento  preventivo  degli allevamenti a rischio;
    e)  effettuazione  delle  verifiche  sull'appropriatezza,   sulla corretta  applicazione  e  sull'efficacia  delle   misure   e   degli interventi di  profilassi  e  di  polizia  veterinaria  effettuati  a livello territoriale;
    f) gestione, in collaborazione con  i  centri  di  referenza  dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.
  14. Il Centro nazionale  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui  sia  impossibile  reperire  specifiche  professionalita' all'interno dell'amministrazione.

Art. 11
Commissione medica d'appello

  1. La Commissione  medica  d'appello  opera  nella  composizione  e secondo  la  disciplina  di  cui  al  regolamento  ENAC,  emanato  in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.

Art. 12
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

  1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144, svolge le funzioni ivi previste ed e' cosi' composto:
    a) tre rappresentanti del Ministero della salute;
    b) tre esperti designati dal Ministro della salute;
    c) quattro esperti  delle  regioni,  designati  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie autonome di Trento e di Bolzano;
    d) tre esperti designati dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi sanitari regionali.
  2. La composizione del  Nucleo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in  ragione della specificita' dei temi  da  affrontare,  nei  limiti  consentiti dalla risorse disponibili.

Art. 13
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la valorizzazione  del  benessere  di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni

  1. Il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni, di cui all'articolo  57,  commi  da  01  a  05,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  svolge  le  funzioni  ivi  previste  ed  opera  nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.

Art. 14
Organi collegiali soppressi

  1. La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo  29 del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,  e  successive modificazioni, e' soppressa e le relative  funzioni  sono  trasferite alla  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici,   del   servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
  2. La Commissione nazionale  per  i  trapianti  allogenici  da  non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n.  52, e' soppressa  e  le  relative  funzioni  sono  trasferite  al  Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il  Centro nazionale sangue.

Art. 15
Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi

  1. I  decreti  di  costituzione  degli  organi  collegiali  di  cui all'articolo 2, nonche' quelli di ricostituzione degli  altri  organi collegiali e degli altri organismi di  cui  al  presente  regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della  sua  entrata  in vigore.
  2. Gli  organi  collegiali  e  gli  altri  organismi  previsti  dal presente provvedimento durano in carica tre  anni,  rinnovabili  alla scadenza.
  3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le  modalita' di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro  organismo previsti dal presente regolamento.

Art. 16
Disposizioni finanziarie

  1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo  61 del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  delle previsioni di cui all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  6, commi 4 e 5.
  2. Ai fini del contenimento della spesa per  organi  collegiali  ed altri  organismi,  ai  sensi   dell'articolo   68,   comma   2,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina  dei  componenti e' necessario privilegiare coloro la cui sede  di  servizio  coincide con la localita' sede dell'organo collegiale o di altro  organismo  e per le riunioni il ricorso,  per  quanto  possibile,  allo  strumento della videoconferenza.

Art. 17
Disposizione finale

  1. Fino all'insediamento degli  organi  collegiali  e  degli  altri organismi previsti dal presente regolamento,  sono  prorogati  quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli,  Ministro   dell'economia   e delle finanze
Patroni  Griffi,  Ministro   per   la pubblica   amministrazione    e    la semplificazione
Gnudi,  Ministro   per   gli   affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.  salute  e  Min lavoro, registro n. 5, foglio n. 88

Allegato 1
ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI  ALTRI  ORGANISMI  ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

 
  1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.   174,   e   successive modificazioni;
  2. Commissione per il rilascio delle  licenze  per  la  pubblicita' sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
  3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
  4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  620, fino alla data di cui  all'articolo  4,  comma  91,  della  legge  12 novembre 2011, n. 183;
  5. Commissione  interministeriale  di  valutazione  in  materia  di biotecnologie, di cui all'articolo  14  del  decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
  6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui  all'articolo  3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
  7.  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni, di cui all'articolo  57,  commi  da  01  a  05,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni;
  8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori  in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
  9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione  dei  programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei  meccanismi  di controllo  a   livello   regionale   e   aziendale,   come   previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
  10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
  11.  Nucleo  nazionale  di   farmacosorveglianza   sui   medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo  6  aprile 2006, n. 193;
  12. Commissione nazionale per l'attuazione dei  principi  contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per  garantire l'accesso alle cure palliative e alla  terapia  del  dolore,  di  cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010 n. 38;
  13. Commissione nazionale  per  la  lotta  contro  l'AIDS,  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
  14. Consulta del volontariato per la lotta contro  l'AIDS,  di  cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  15. Comitato per  l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di  vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui  all'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
  16. Comitato di  valutazione  dei  progetti  di  ricerca  sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di  cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  17. Consiglio superiore di  sanita',  di  cui  all'articolo  4  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive  modificazioni  e  all'articolo  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011, n. 108;
    18. Comitato  nazionale  per  la  sicurezza  alimentare,  di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.  244, al decreto del Ministro della salute, adottato  di  concerto  con  il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  26 luglio 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
  19. Commissione unica per la  dietetica  e  la  nutrizione  di  cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio 2007, n. 86;
  20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui  all'articolo 20 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e  successive modificazioni;
  21.  Commissione  consultiva  del  farmaco  veterinario,   di   cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6  aprile  2006  n. 193;
  22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento  dei livelli essenziali di assistenza, di cui  all'articolo  4-bis,  comma 10,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
  23. Nucleo di valutazione e verifica degli  investimenti  pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
  24. Centro nazionale  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del  Presidente della Repubblica  11  marzo  2011,  n.  108,  e  all'articolo  1  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
  25.  Commissione  nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di   cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
  26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo  9,  comma  1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  27. Commissione tecnica nazionale per la protezione  degli  animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo  4  della  legge  14 ottobre 1985, n. 623;
  28.  Commissione  nazionale  per  i  trapianti  allogenici  da  non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
  29. Commissione medica di appello, di cui all'art. 38  del  decreto del Presidente della  Repubblica  18  novembre  1988,  n.  566,  come disciplinata   dai   regolamenti   ENAC,   emanati   in    attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione;
  30. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie  animali e Unita' centrale di crisi, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.
 

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