Affidabilità fiscale: pubblicati indici sintetici applicabili al periodo d'imposta 2019.

Decreto 28 febbraio 2020. Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019. G.U. n. 66 del 13 febbraio 2020.



Approvate e pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019.

Normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattivita';

Commi 1 e 2 dell'art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita';

Commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;

Comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati;

Comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale;

Comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una Commissione di esperti che e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce, nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Art. 80 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo del 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Art. 86 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo del 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Art. 18 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo del 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta 2018;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, concernente l'approvazione del programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilita' fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019, concernente l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019;

Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio e 9 agosto 2019 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta 2019;

Parere della predetta Commissione di esperti in data 18 febbraio 2020.

 

Art. 1 Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Sono approvate, in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

Art. 2 Modifiche delle territorialita'

1. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale BM05U, relative all'aggiornamento della «Territorialita' dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

2. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale BG44U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2.

3. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG72U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 3.

4. Le modifiche all'indice sintetico di affidabilita' fiscale BK04U, relative all'aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4.

5. L'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2019, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 5.

Art. 3 Indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 6.

Art. 4 Misure di ciclo settoriale

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli effetti dell'andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 7.

Art. 5 Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019.

1. Le soglie di riferimento dell'indicatore di anomalia «Costo del carburante per chilometro» dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG72U, indicate nell'allegato 32 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, secondo quanto riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

2. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia «Costo del carburante al litro» dell'indice sintetico di affidabilita' fiscale AG90U, indicate nell'Allegato 40 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono determinate, con riferimento all'applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettivamente, nella misura di 0,55 e 0,63. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si e' tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2019, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

3. La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta» dell'ISA BG68U, indicate nell'allegato 30 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 sono determinate, per l'applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettivamente, nella misura di 1,12 e 1,40. Tali soglie fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2019 dal Ministero dello sviluppo economico e tengono conto della modalita' di erogazione del servizio (self service/servito) e dell'utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto.

4. Le note tecniche e metodologiche che riportano gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui agli allegati 84 e 109 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e all'allegato 90 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 e quella relativa ai dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'allegato 96 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, sono integrate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 9.

Art. 6 Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7 Programma informatico di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale.

1. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 28 febbraio 2020 Il Ministro: Gualtieri

ALLEGATI

 

Fai una domanda