Codificazione, modalità  e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. G.U. n. 102 del 04 maggio 2011.



 Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 12 aprile 2011. Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Decreto n. 25446). Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011  - Suppl. Ordinario n.114.

 
Art. 1 
Attivita' degli Enti 
1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  indicano
sui titoli di  entrata  e  di  spesa  i  codici  gestionali  previsti
dall'allegato A al presente decreto. 
2. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale le camere di commercio: 
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai  codici  inerenti  le
operazioni finanziarie; 
uniformano la codificazione alle istruzioni  del  «Glossario  dei
codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta  applicazione  della  codifica.  Il  «Glossario  dei  codici
gestionali» verra' pubblicato sul sito  internet  www.siope.tesoro.it
entro trenta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale; 
applicano i codici gestionali evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza; 
comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di
posta  elettronica  del  proprio  referente  SIOPE,  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio.
 
Art. 2 
Modalita' di acquisizione dati 
1. Le banche incaricate del servizio di cassa  degli  enti  di  cui
all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono  analogo  servizio,  non
possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso  privi
del codice gestionale. 
2.  Gli  incassi  ed  i   pagamenti   codificati   sono   trasmessi
quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri,  secondo  le  Regole  di
colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito  internet
www.siope.tesoro.it. 
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE,  ciascun  ente  e'
identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto  nazionale  di
statistica    (ISTAT),     consultabile     nel     sito     internet
www.siope.tesoro.it. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di
nuova  istituzione,  e  segnalano  eventuali  modifiche   anagrafiche
successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato  competenti  per
territorio. A  tal  fine  il  cassiere  comunica  il  codice  fiscale
dell'ente e la  legge  o  il  provvedimento  che  ha  determinato  la
variazione anagrafica. 
4. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per
«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
5. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con  il
codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per
i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da
regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di  cassa».
A seguito dell'emissione dei relativi titoli di  pagamento  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale del pagamento. A tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE
informazioni  codificate  sulla  consistenza   delle   disponibilita'
liquide dei singoli enti alla fine del mese  precedente,  secondo  lo
schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso
termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza  delle
disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente,
presso altri istituti di credito, al loro tesoriere  o  cassiere  che
provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 
7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti,
in quanto determinate da ordinativi di entrata  o  di  spesa  che  si
compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno  successivo  a
quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di  pagamento
sono  trasmesse  al  SIOPE  con  la  data  contabile   corrispondente
all'ultimo  giorno  dell'esercizio  finanziario  chiuso   (cd.   data
contabile fittizia). 
 
Art. 3 
Accesso alla banca dati SIOPE 
1.  Ciascun  ente  di  cui  all'art.  1  accede  alle  informazioni
codificate  relative  alla  propria  gestione,  nonche'  a  tutte  le
informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri
enti. 
2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito
internet www.siope.tesoro.it 
3.  La  Banca  d'Italia  e'  il  gestore  del  SIOPE   e   provvede
all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in
conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto  e  sulla
base delle autorizzazioni che verranno  rilasciate  dal  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Art. 4 
Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa 
1. A decorrere dall'esercizio 2013 le camere di commercio non  sono
tenute agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici
di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della legge 31 dicembre n. 196. 
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per  i  dati  di
cassa relativi ai trimestri del 2012. 
 
Art. 5 
Rendiconto e dati SIOPE 
1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano  al  bilancio  di  esercizio
relativo agli anni 2012 e successivi, i  prospetti  delle  entrate  e
delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i  valori
cumulati dell'anno di riferimento  e  la  relativa  situazione  delle
disponibilita' liquide. 
2. I prospetti dei  dati  SIOPE  e  la  relativa  situazione  delle
disponibilita' liquide sono disponibili  accedendo  alla  banca  dati
gestita  dalla  Banca   d'Italia,   attraverso   l'applicazione   WEB
www.siope.it. 
3.  Nel  caso  in  cui  i  prospetti  dei   dati   SIOPE   relativi
all'esercizio   precedente   o   la   relativa    situazione    delle
disponibilita' liquide non  corrispondano  alle  scritture  contabili
dell'ente e del cassiere, l'ente allega al bilancio di esercizio  una
relazione,  predisposta  dal  responsabile  finanziario,  esplicativa
delle cause che hanno determinato tale situazione e delle  iniziative
adottate  per  pervenire,  nell'anno  successivo,  ad  una   corretta
attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione
del bilancio di esercizio la relazione  e'  inviata  alla  competente
Ragioneria territoriale dello Stato. 
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del
comma 3: 
a) le differenze riguardanti  la  classificazione  economica  dei
dati, con riferimento alle voci contabili per le  quali  la  codifica
SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli  previsti  per
il bilancio degli enti diversi dagli enti locali; 
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni  o  dei
pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente  ed  i  corrispondenti
risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e  dalla  situazione
delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento. 
c) le differenze determinate dalle riscossioni  e  dai  pagamenti
codificati con il  codice  SIOPE  9998  riguardante  gli  incassi  da
regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa,  a
condizione che le differenze determinate  per  le  entrate  risultino
dello stesso importo di quelle determinate per le spese. 
 
Art. 6 
Disposizioni finali e transitorie 
1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2012. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
Roma, 12 aprile 2011 
 
Allegato A
 
 
Allegato B

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