Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali.
Decreto 14 marzo 2011. Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti. (Decreto n. 57955). Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011.
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa
complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti:
a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di
integrazione salariale;
b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.
2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, e' posto a
carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Art. 2
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di
mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i
lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data
del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio avviene in ordine
cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei
lavoratori interessati.
Art. 3
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente art. 1, e' fatto obbligo alle direzioni provinciali del
lavoro - settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli
uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori
interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Art. 4
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la divisione IV della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua
articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione
della prima istanza.
Art. 5
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria,
pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale
previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa
afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2011
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