Erogazione contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche. G.U. n. 55 del 08 marzo 2011.
Sospensione, dal 1° gennaio 2011, dell'efficacia del decreto 16 luglio 2004, e successive modificazioni, concernente l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala, dalle opere cinematografiche.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni,
recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che al
rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede
di legge finanziaria (ora: legge di stabilita') dello Stato;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive
modificazioni, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto
legislativo, concernente l'erogazione dei contributi percentuali
sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;
Considerato che lo stanziamento delle risorse destinate alle
attivita' di spettacolo, incluse quelle cinematografiche, e' stato
stabilito dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita'
2011), in euro 258.610.00,00 rispetto allo stanziamento complessivo
di euro 409.702.747,00 per l'anno 2010;
Considerato che, pertanto, le risorse destinate per il 2011 alle
attivita' cinematografiche non consentono di soddisfare tutte le
finalita' previste dal citato decreto legislativo e dai relativi
decreti attuativi, ma soltanto quelle prioritarie e finanziariamente
sostenibili;
Rilevato che, nell'ambito delle finalita' relative al sostegno alle
attivita' cinematografiche, la concessione di contributi automatici
sugli incassi che vengono reinvestiti nella produzione di altri
progetti filmici non rientra tra le finalita' di cui al precedente
«considerato», in quanto tale beneficio di legge, come disciplinato
dal vigente d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, pur
essendo prioritario, in considerazione della attuale situazione
contabile delle risorse e dell'esperienza per consuetudine maturata
nelle annualita' precedenti, avrebbe con certezza un peso non
sostenibile per l'erario pubblico nell'esercizio finanziario 2011;
Atteso che si rende, pertanto, necessaria, al fine di una corretta
ed efficace erogazione, nell'anno 2011, delle limitate risorse
destinate alle attivita' cinematografiche, con salvaguardia delle
finalita' prioritarie e finanziariamente sostenibili, la sospensione
dell'efficacia, a partire dal 1° gennaio 2011, del citato decreto
ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni;
Rilevata la necessita' dell'adozione, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province
autonome, di un decreto concernente l'erogazione dei contributi
percentuali sugli incassi, sostitutivo del vigente d.m. 16 luglio
2004, e successive modificazioni, che preveda nuovi criteri e
modalita' di erogazione dei medesimi, di modo che sia possibile
predeterminare un limite massimo di spesa annuo finanziariamente
compatibile con le risorse concretamente disponibili e valevoli a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Dal 1° gennaio 2011, e' sospesa l'efficacia del decreto
ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni, concernente
l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in
sala dalle opere cinematografiche.
2. Con successivo decreto, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province
autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario
2011, nuovi criteri e modalita' di erogazione dei contributi di cui
al comma 1, sostitutivi dei criteri e delle modalita' previste dal
d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni.
3. Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 dicembre 2010
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