Scuola: mediatori linguistici di secondo ciclo.

Riordino della disciplina delle scuole. G.U. n. 127 del 4 giugno 2018.



Pubblicato il 4 giugno 2018 il Decreto del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca il regolamento per il riordino della disciplina delle scuole.

  • Istituzione dei corsi di secondo ciclo.

Fermo restando quanto previsto dal decreto per l'istituzione e attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e di corsi di primo ciclo, le scuole superiori per mediatori linguistici gia' riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale.

L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' accordato dal Ministero previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7.

  • Il parere della Commissione su cosa verte?

La Commissione esprime il parere sulla sussistenza delle condizioni atte a garantire:

a) la qualita' formativa;

b) adeguate risorse finanziarie;

c) una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche;

d) la presenza di biblioteche e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti ammissibili;

e) la continuita' e la stabilita' della didattica nel preminente interesse degli studenti e del corpo docente.

Le scuole superiori per mediatori linguistici devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti.

I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in conformita' con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attivita' formative indispensabili previste dalla classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.

I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali e' richiesta la laurea specialistica o magistrale.

Per la eventuale realizzazione di corsi di laurea magistrale resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.

  • Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.

Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono richiedere l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, oltre a possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e scientifica, devono dotarsi, all'esito positivo dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione della qualita' ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.

Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonche' di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo.

E' composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.

Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo.

La mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato decreto del Direttore generale.

Per le scuole superiori per mediatori linguistici che non richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto.

  • Commissione consultiva e di valutazione.

Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva .

La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di secondo ciclo.

La Commissione e' composta da:

a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza, designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti della classe di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94;

b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata qualificazione e con comprovata esperienza e capacita' relative ai settori delle lingue e dell'interpretariato;

c) un esperto in valutazione e programmazione designato dall'ANVUR;

d) un rappresentante del Ministero.

Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del procedimento.

Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa, tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'.

La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicita' delle decisioni e delle valutazioni.

La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti istanti.

A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del Direttore generale.

Su delibera della Commissione, in relazione a questioni specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.

L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole superiori per mediatori linguisti.

I membri della Commissione non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto.

L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a titolo gratuito.

La Commissione tecnico-consultiva resta in carica fino alla costituzione della Commissione.

A far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento o accreditamento.

  • Come funziona la procedura di accreditamento?

Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono attivare corsi di secondo ciclo devono presentare apposita istanza al Ministero.

L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da:

a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata alla proposta di attivazione del secondo ciclo;

b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti;

c) documentazione attestante i requisiti di qualificazione didattico-scientifica e di ricerca del personale docente, atti a garantire la copertura dell'intera offerta formativa e risultanti anche dal curriculum di studio e professionale;

d) documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziale numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle classi, dotazione dei laboratori.

Con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri relativi ai predetti requisiti.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento del Ministero trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 copia dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalita' di cui al comma

Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di accreditamento non sia stato nel frattempo concluso.

Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle possibilita' occupazionali nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti, nonche' dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie.

Ai fini della formulazione del parere e' facolta' della Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a carico dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica, di ricerca e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature.

Per tali visite ispettive la Commissione puo' richiedere alla Direzione la formazione di un nucleo ispettivo composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto indicato dall'ANVUR.

La formazione del nucleo ispettivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni.

L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' concesso ovvero negato con decreto, specificamente motivato, del direttore generale sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso parere.

 Il decreto di cui al comma 7 indica la sede nella quale la scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad attivare corsi di secondo ciclo di durata biennale.

Il decreto di cui al comma 7 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  • Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza?

Sì, possono produrla e nella stessa, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati.

Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.

  • Effetti dell'accreditamento.

Il provvedimento di accreditamento abilita le scuole superiori per mediatori linguistici ad istituire e ad attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.

Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di idoneita', il Ministero puo' disporre in qualsiasi momento, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole superiori per mediatori linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.

Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneita' , puo' essere adottato, su conforme parere della Commissione, previo contraddittorio con i soggetti interessati, il decreto di revoca dell'accreditamento, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed e' preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo.

Con provvedimento del Direttore generale, su istanza delle scuole superiori per mediatori linguistici interessate e previo parere favorevole della Commissione, e' autorizzato il trasferimento della sede.

Il trasferimento della responsabilita' legale delle stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.

  • Regolamenti didattici.

Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo e' prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari afferenti ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte un docente universitario afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.

Le scuole superiori per mediatori linguistici possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.

I corsi di secondo ciclo, in considerazione della loro natura professionalizzante, non possono essere erogati in modalita' telematica.

Il regolamento didattico e' adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori linguistici.

Le modifiche apportate sono approvate dal Ministero, sentita la Commissione.

  • Docenza nei corsi.

Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle universita' italiane e straniere, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonche' di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

La qualificazione dei docenti dei corsi deve risultare dal curriculum di studio e professionale, che e' pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.

Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.

Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 9 del decreto e' abrogato.

  • Criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo ed obiettivi formativi

?I corsi di studio di secondo ciclo attivati nelle scuole superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti una elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita conoscenza delle particolarita' dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, una elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e capacita' di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale di cui all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente.

Ai fini dell'ammissione le scuole superiori per mediatori linguistici, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.

  • Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore

Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al rilascio dei titoli di primo ciclo, nonche' quelle autorizzate al rilascio dei titoli di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11 luglio 2002, n. 148.

In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

  • Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica

E' costituita, secondo modalita' definite con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attivita' di verifica.

  • Termini procedimentali

In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e in 120 giorni.

 

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