Fondo di garanzia per agevolazioni alle imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo.

CIPE. Delibera 20 febbraio 2015. Regolamento sulle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo. G.U. n. 113 del 18 maggio 2015.



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015

Regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 125/2014, articoli 8 e 27). (Delibera n. 34/2015).

Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2015. 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonche' la concessione di crediti agevolati a investitori pubblici o privati o a organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il quale, novellando l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987 (come gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013), prevede, tra l'altro, che una quota del Fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi a imprese italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

Considerato che lo stesso art. 27 prevede che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS), nuovamente istituito dall'art. 15 della medesima legge n. 125/2014, individui i Paesi partner e stabilisca la quota del fondo rotativo che annualmente puo' esser impiegata per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 27 (concessione di crediti agevolati), i criteri di selezione delle iniziative agevolate e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti;

Considerato altresi' che il comma 5 dell'art. 27 prevede che all'istituto gestore del fondo di cui all'art. 8 siano affidate, tramite convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), l'erogazione e la gestione dei crediti, ciascuno dei quali e' valutato dalla istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 17 della legge n. 125/2014, congiuntamente all'istituto valutatore;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2014), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;

Vista la nota del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre 2014, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta concernente l'adozione del regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 125/2014;

Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di attuazione del Fondo di garanzia il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha espresso il proprio parere favorevole in data 7 ottobre 2014 (parere n. 17), confermando - a seguito alle intervenute modifiche normative di cui alla richiamata legge n. 125/2014 - il parere precedentemente espresso in data 26 giugno 2014 (parere n. 11);

Considerato che, sulla base del citato regolamento, risultano ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni finalizzate alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste ovvero all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi' che i cosiddetti «Paesi partner», in cui operano tali imprese, sono individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);

Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale come «low and middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito); Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida;

Considerato inoltre, con riferimento all'entita' della garanzia, che il regolamento in esame prevede che la percentuale di copertura del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa cui la stessa garanzia e' rivolta, ed in particolare sia pari al 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 per le imprese di grandi dimensioni e all'80% dell'ammontare del finanziamento ottenuto ai sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI);

Considerato altresi', che, sulla base del regolamento, la consistenza iniziale del Fondo di garanzia e' pari a 10 milioni di euro, con possibilita' che nel suo utilizzo sia applicato il concetto della leva finanziaria ossia che, a fronte di ogni operazione garantita, possa essere effettuato un accantonamento pari all'8% dell'importo massimo garantito;

Considerato infine che il regolamento contiene numerose altre disposizioni per l'operativita' e il funzionamento della garanzia, tra cui quelle concernenti le procedure per la concessione della garanzia, i criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia e di valutazione economico-finanziaria delle singole iniziative, le cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell'agevolazione, la procedura di attivazione della garanzia al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto gestore del Fondo di garanzia;

Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) - di cui l'art. 15 della legge n. 125/2014 prevede l'istituzione - non risulta ad oggi costituito e ritenuto pertanto che nelle more della piena operativita' della legge, tra l'altro subordinata al completamento delle procedure di cui all'art. 17 e ai termini di cui all'art. 31 della stessa, quanto previsto con riferimento al CICS e alle relative competenze e attivita' debba essere assolto da questo Comitato, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente, che ha devoluto a questo Comitato le funzioni del gia' soppresso CICS;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di dover adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che ha novellato l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987, come gia' modificato dal decreto legge n. 69/2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in premessa, che ha novellato l'art. 7 della legge n. 49/1987 (gia' modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, e' approvato l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante della presente delibera, recante disposizioni operative del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n. 125/2014 con riferimento alle dette operazioni di concessione di crediti agevolati e gia' approvato dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di cui alle premesse.

Roma, 20 febbraio 2015 Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1168 

Capitolo I 

LA GARANZIA

Titolo 1 Caratteristiche e soggetti beneficiari

1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata.

2. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente: alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste; all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

3. Il Fondo di garanzia garantira' le imprese italiane che realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti: industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti; artigianato; servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; micro finanza, servizi di microimprenditorialita', commercio locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile; tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali; formazione professionale ed educazione.

4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono: essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di pesca; possedere almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista; essere attivi da almeno tre anni nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista; essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal gestore del Fondo di garanzia sulla base dei criteri contenuti al capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.

Titolo 2

Percentuali di copertura della garanzia

1. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle piccole e medie imprese (1) (PMI).

2. La Garanzia puo' essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle imprese di grandi dimensioni.

Titolo 3

Copertura geografica

1. Il Fondo di garanzia sostiene le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o gia' esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali in determinati Paesi in via di sviluppo (PVS), quali: Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati); Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low and lower middle income» (Paesi a basso/medio reddito); Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) in base ai documenti sulla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.

Capitolo II

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1

Modalita' di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo

1. La richiesta di ammissione puo' pervenire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DGCS - Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 (richiesta contestuale). In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle previste procedure e qualora ne ricorrano i presupposti otterra' sia l'ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia.

2. E' consentito presentare la richiesta di ammissione alla garanzia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva). In tal caso il soggetto beneficiario deve trasmettere al MAECI-DGCS - Ufficio X, la domanda di finanziamento agevolato manifestando la volonta' di accedere anche alle agevolazioni di cui al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della delibera di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di delibera del finanziamento agevolato. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.

3. La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.

4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta, pena l'inammissibilita' della domanda stessa.

5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese che controllino o siano controllate da impresa gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo per un'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette societa' superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella stessa percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa che, pur non versando in situazione di controllo diretto con impresa gia' beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa controllata da altra impresa.

Titolo 2

Procedimento di ammissione alla garanzia

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo delle richieste presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilita'.

2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sara' presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Se le richieste di agevolazione sono superiori alla dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute nell'ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo.

3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilita' formale e procede alla valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e la sottopone all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o piu' cause di improcedibilita' di cui al successivo titolo 4.

5. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per la cooperazione allo sviluppo, all'impresa richiedente mediante Posta elettronica certificata (PEC) l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

6. L'ammissione all'intervento del Fondo e' soggetta alla vigente normativa antimafia.

7. L'ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo subordinatamente all'esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo.

8. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni; pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.

Titolo 3

Integrazioni nel corso del procedimento istruttorio

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, nel corso della fase istruttoria, puo' fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

2. Le risposte alle richieste di cui al punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo Posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

3. L'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di trenta giorni.

Titolo 4

Cause di improcedibilita' della richiesta di ammissione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore le richieste di Garanzia presentate: non accompagnate dalla documentazione richiesta; non sottoscritte con timbro e/o firma autografa/digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario; oltre sei mesi dalla data di delibera, da parte del soggetto beneficiario, dell'operazione finanziaria per la quale viene richiesta l'ammissione alla Garanzia; da parte di soggetti beneficiari finali:

a) diversi da quelli individuati nel titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;

b) operanti in settori economici diversi da quelli indicati nel titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;

c) la cui sede legale non sia ubicata sul territorio nazionale.

Titolo 5

Delibera di ammissione alla Garanzia del Fondo

1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo di garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera completa dei dati e delle informazioni contenute nel modulo di cui al titolo 1, capitolo 2 del presente regolamento.

2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia all'Ufficio X DGCS del MAECI per la successiva approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni. L'Ufficio X-DGCS del MAECI entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere da parte del gestore, sottopone l'operazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

3. La garanzia viene decretata con apposito atto dal MEF entro trenta giorni dalla data di delibera del Comitato direzionale e il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' a darne comunicazione al beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, corredata da apposita nota esplicativa di tutte le clausole e condizioni.

4. La Garanzia non puo' avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita.

Titolo 6

Comunicazioni successive alla concessione della garanzia e richieste di conferma

1. I soggetti beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali variazioni della titolarita' dell'operazione, nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore comporta l'inefficacia della garanzia.

2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.

3. I soggetti beneficiari devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali e' stata concessa la Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:

a) in caso di variazione delle finalita' di investimento inizialmente previste;

b) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il gestore valuta in capo al nuovo soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla Garanzia. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario deve inoltrare: documentazione attestante il trasferimento della titolarita' dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale; «scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione economico finanziaria aggiornata del nuovo soggetto beneficiario finale.

4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano le modalita' previste dal titolo 2 del presente capitolo per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia e' deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

Titolo 7

Rinuncia alla Garanzia

1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia gia' concessa, non e' consentito il successivo ripristino della garanzia del Fondo. Il soggetto beneficiario, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.

Titolo 8

Controlli

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalita' previste. A tal fine dovranno essere svolti controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.  

Capitolo III

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONI ALLA GARANZIA

Titolo 1

Criteri di valutazione applicati dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilita' formale e procede alla valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilita' di seguito evidenziati:

a) verifica della documentazione prevista dalla normativa per accedere al Fondo e dei requisiti soggettivi;

b) valutazione economico-finanziaria dell'intervento e della validita' del business plan aziendale.

Titolo 2

Verifica della documentazione prevista dalla normativa per accedere al fondo e dei requisiti soggettivi

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia effettua l'istruttoria verificando la: corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione; completezza documentale della domanda di ammissione all'agevolazione, con tutti i suoi allegati correttamente compilati; presenza dei requisiti soggettivi con particolare riferimento ai soggetti beneficiari e ai settori merceologici.

2. Nel caso di esito negativo della verifica, la richiesta di ammissione risulta improcedibile. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, dopo aver dato notizia all'Ufficio X - DGCS del MAECI mediante la predisposizione di un elenco riepilogativo delle operazioni con le relative cause di esclusione, rigetta la richiesta.

3. In caso di dubbio in merito alla documentazione esibita e/o alla presenza dei requisiti soggettivi, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia richiede integrazioni al soggetto beneficiario.

Titolo 3

Valutazione economico-finanziaria dell'intervento e la validita' del business plan aziendale

1. La garanzia potra' essere rilasciata solo nei confronti delle imprese finanziariamente ed economicamente sane, ritenute tali sulla base dei criteri riportati di seguito.

2. La valutazione verra' effettuata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati negli ultimi due bilanci dell'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

a) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

b) l'indipendenza finanziaria;

c) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

d) la percentuale di liquidita' generata dalla gestione sul totale attivo. 

Il punteggio e il relativo livello assegnato determineranno l'inserimento dell'impresa in una fascia di valutazione e la conseguente ammissione o esclusione dalla agevolazione:

Fascia «1»: proposta positiva trasmessa all'Ufficio X - DGCS del MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;

Fascia «2»: da valutare caso per caso sulla base: della situazione di bilancio aggiornata a data recente; del bilancio previsionale almeno triennale con indicazione dei valori previsti per gli indici; dell'eventuale progetto di investimento; del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; del portafoglio ordini; di una relazione del soggetto beneficiario contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite; di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; del rapporto: attivo circolante - rimanenze / passivo circolante;

Fascia «3»: proposta negativa trasmessa all'Ufficio X DGCS del MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale.

3. Si precisa che per le imprese in contabilita' semplificata sara' previsto l'obbligo di produrre le informazioni necessarie ad effettuare il calcolo dello scoring secondo le modalita' sopra riportate. A titolo esemplificativo: dichiarazioni fiscali (modello «Unico») presentate dall'impresa; l'importo degli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) che deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

4. Indipendentemente dalla tipologia di contabilita' adottata e dalla appartenenza alla fascia 1 o 2 del punto di cui al presente titolo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia si riserva la facolta' di richiedere nella fase di istruttoria eventuali informazioni aggiuntive al fine di valutare la situazione economica dell'impresa (ad esempio, il rapporto tra l'ammontare della rata ipotetica annuale e il cash flow dell'impresa, la situazione di bilancio aggiornata a data recente, l'andamento del fatturato e del risultato d'esercizio, il rapporto tra il passivo circolante e il fatturato, il rapporto tra il Margine operativo lordo - MOL e il fatturato e tra utile d'esercizio e fatturato.

Capitolo IV

CAUSE DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Titolo 1

Cause e procedimento di inefficacia della garanzia

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la Garanzia e' inefficace:

a) qualora il soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto gestore del Fondo di garanzia variazioni della titolarita' dell'operazione nonche' ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;

b) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di accesso;

c) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota gia' garantita dal Fondo.

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della Garanzia, il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo rotativo, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di trenta giorni, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

4. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

Titolo 2

Cause e procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario qualora quest'ultimo abbia compilato il modulo di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, l'avvio del procedimento di revoca ed assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni altra documentazione prodotta, puo' acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' al recupero degli eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalita' stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capitolo V

LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1

Definizioni

1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potra' essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

2. L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte del finanziamento agevolato concesso ai sensi della predetta normativa, che non e' stata rimborsata fino al limite massimo dell'80%.

3. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n. 125/2014, deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

4. Per data di inadempimento si intende la data della seconda rata scaduta e non pagata relativamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu' dei seguenti eventi: l'obbligato e' in ritardo di oltre centottanta giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal credito; l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori; e' accertato che l'obbligato non onorera' in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni).

Titolo 2

Attivazione della Garanzia

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, puo' richiedere l'attivazione della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine.

2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC), entro centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della Garanzia del Fondo.

3. A pena di improcedibilita', alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di concessione del finanziamento;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) una copia dell'atto di erogazione;

d) dichiarazione del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che attesti: la data di inadempimento; la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato all'atto dell'attivazione della stessa procedura; copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo).

4. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia puo' richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al punto 3 del presente titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessita' di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

5. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalita' previste per le richieste di ammissione (titolo 2, capitolo 2).

6. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione attestante il mancato pagamento, provvede ad effettuare i calcoli relativamente alla perdita da liquidare.

7. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa, verificata l'efficacia della garanzia, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia sottopone i calcoli alla valutazione all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

8. A seguito dell'approvazione del citato Comitato, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo rotativo le somme spettanti, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo. 

Capitolo VI

CONSISTENZA DEL FONDO, VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI

Titolo 1

La dotazione del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia e' finanziato a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e' pari a 10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un conto corrente dedicato, e' gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.

2. La liquidazione delle perdite, nonche' la liquidazione finale del Fondo, potra' avvenire nei limiti delle disponibilita' stesse del Fondo.

3. La gestione del Fondo utilizza il meccanismo della leva finanziaria ossia, a fronte delle garanzie concesse, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvede ad effettuare un accantonamento delle disponibilita' del Fondo pari all'8% dell'importo massimo garantito.

Titolo 2

La Commissione di accesso al Fondo di garanzia

1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione della garanzia, deve versare al Fondo, pena l'inefficacia, una commissione di accesso (fee di entrata) «una tantum» calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una tantum» e' stabilita pari all'1% dell'importo garantito.

2. Il beneficiario deve versare la commissione sull'apposito conto corrente dedicato gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia contabilizza la commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia.

4. L'incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa, il mancato pagamento nei termini previsti determina la decadenza della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.

Titolo 3

Lo svincolo annuale delle somme garantite

1. A conclusione di ogni anno solare il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, relativamente ad ogni garanzia accordata, acquisira' dal Soggetto gestore del Fondo rotativo informazioni in merito all'effettivo rientro delle rate sui finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia predisporra' la richiesta di svincolo della quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra' all'ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

3. A seguito dell'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia svincolera' la quota parte del Fondo accantonata permettendo cosi' l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.

Titolo 4

La rendicontazione del Fondo di garanzia

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' alla presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31 dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore del Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni dovranno risultare con chiarezza i seguenti dati: l'effettiva consistenza del Fondo di garanzia; l'entita' degli impegni effettuati nel periodo di riferimento; l'entita' degli impegni globalmente effettuati; l'evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso); l'evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa); la situazione delle richieste di attivazione della garanzia e delle richieste di escussione; i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste di accesso non perfezionate.

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(1) Sono definite PMI le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER.

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