Consultazioni elettorali per l'anno 2020. Legge 19 giugno 2020 n. 59.

LEGGE 19 giugno 2020, n. 59 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.



LEGGE 19 giugno 2020, n. 59

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

GU n.154 del 19 giugno 2020

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 giugno 2020

MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26

All'articolo 1: al comma 1: alla lettera b), la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»; alla lettera c), la parola: «inseriti» e' sostituita dalla seguente: «inserite» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021»;

alla lettera d), le parole: «nei sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo» e la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «e nel lunedi' successivo compresi»; dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica»; il comma 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. (Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020).

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi', al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore 9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.

6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Art. 1-ter. (Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali).

- 1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo».

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26 

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 103 del 20  aprile  2020),  coordinato  con  la
legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia
di consultazioni elettorali per l'anno 2020.».

GU n.154 del 19 giugno 2020


    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
      Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali 
                           per l'anno 2020 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di  cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi  3  e  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
nonche'  dall'art.  21-ter,  comma  3,  del  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro  il  quale  sono  indette  le
elezioni suppletive per la Camera dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica per i seggi che  siano  dichiarati  vacanti  entro  il  31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni  dalla  data  della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della  legge
7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le  elezioni  dei
consigli comunali e circoscrizionali previste per  il  turno  annuale
ordinario si tengono in  una  domenica  ((e  nel  lunedi'  successivo
compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
    c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera  b)  anche  le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi
diversi dalla scadenza del mandato,  se  le  condizioni  che  rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27  luglio  2020((.  Le
disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle  elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio  rimane  in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021)); 
    d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della  legge
2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle  regioni  a  statuto
ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in
carica cinque anni e tre  mesi;  le  relative  elezioni  si  svolgono
esclusivamente  ((tra  il  quindicesimo  e  il  sessantesimo   giorno
successivo)) al termine della nuova  scadenza  del  mandato  o  nella
domenica  ((e  nel  lunedi'  successivo  compresi))  nei  sei  giorni
ulteriori; 
    ((d-bis) in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno
2020, le elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in
carica.)) 
                            ((Art. 1-bis 
 
       Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione 
    per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 
 
  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento  sociale,  le
operazioni  di  votazione   per   le   consultazioni   elettorali   e
referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  nella
giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e  nella  giornata  di
lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2. Per le consultazioni elettorali e referendarie  dell'anno  2020,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22  febbraio  2000,  n.
 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto
all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione  politica
durante le campagne elettorali  e  referendaria,  in  relazione  alla
situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19. 
  3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1  del  presente
decreto resta fermo il principio  di  concentrazione  delle  scadenze
elettorali di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che si applica, altresi', al referendum  confermativo  del  testo  di
legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli  56,  57  e  59
della  Costituzione  in  materia  di   riduzione   del   numero   dei
parlamentari», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del  12
ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni  previste  per
le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi
quelli concernenti la composizione, il  funzionamento  e  i  compensi
degli uffici elettorali di sezione. Appena completate  le  operazioni
di  votazione  e  quelle  di   riscontro   dei   votanti   per   ogni
consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo  alle
elezioni  politiche  suppletive,  a  quello  relativo  al  referendum
confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo
alle  elezioni  regionali.  Lo  scrutinio  relativo   alle   elezioni
amministrative  e'  rinviato  alle  ore  9  del  martedi',  dando  la
precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le
spese  derivanti   dall'attuazione   di   adempimenti   comuni   sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle rispettive consultazioni. 
  4.  Limitatamente  alle  elezioni   comunali   e   circoscrizionali
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
  5. In  considerazione  della  situazione  epidemiologica  derivante
dalla  diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto  dell'esigenza  di
assicurare il necessario  distanziamento  sociale  per  prevenire  il
contagio da COVID-19 nel corso del procedimento  elettorale,  nonche'
di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e  politici  nello
svolgimento  delle  elezioni  delle  regioni  a   statuto   ordinario
dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto  per  la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 
  6.  E'  fatta  salva  per  ciascuna  regione  la  possibilita'   di
prevedere, per le elezioni regionali del 2020,  disposizioni  diverse
da quelle di cui al comma  5,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
riduzione del rischio di contagio da COVID-19.)) 
                            ((Art. 1-ter 
 
                 Protocolli sanitari e di sicurezza 
          per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
 
  1. Al fine di prevenire il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  le
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno  2020  si  svolgono
nel rispetto delle modalita' operative  e  precauzionali  di  cui  ai
protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.)) 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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