Coronavirus. Ordinanze protezione civile. 25 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. G.U, n. 82 del 28 marzo 2020.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;

Vista la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo 2020;

Ravvisata la necessita' di garantire uniformita' applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;

Considerata la necessita' e urgenza di garantire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato la necessita' di superare le criticita' dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del 2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale;

Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca ambientale;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonche' dalle leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 2

Aree sanitarie temporanee

1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni: legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5; decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9.

Art. 3

Disposizioni per consentire la piena ed efficace operativita' del Servizio nazionale di protezione civile

1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attivita'.

Art. 4

Disposizioni per gli enti locali

1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.

2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, e' autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta' da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia.

Art. 5

Disposizioni per la Regione Sardegna

1. La Regione Sardegna e' autorizzata a versare 35 milioni di euro nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Alle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
656).
GU n.82 del 28 marzo 2020
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651, n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20  marzo  2020,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n.  6,  convertito  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020,  9  marzo  2020  e  11  marzo  2020,  concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto; 
  Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema
sanitario mediante l'integrazione della Unita'  medico  specialistica
di cui all'art. 1 dell'ordinanza 654 con personale sanitario da porre
a disposizione delle regioni interessate; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentiti i Ministri della salute e degli affari  regionali  e  delle
autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
         Costituzione di una Unita' tecnico infermieristica 

 
  1. Per  l'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e  contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  COVID  -19,  il  Dipartimento   della
protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a
integrare  l'Unita'  medico   specialistica   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  654
del 21 marzo 2020, con una Unita' tecnico infermieristica a  supporto
delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi  2
e 3. L'Unita' e' composta di un  numero  massimo  di  500  infermieri
scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla  base
delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le
seguenti categorie: 
    a) Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale; 
    b)  Infermieri  dipendenti  da  strutture  sanitarie  anche   non
accreditate con il Servizio sanitario nazionale; 
    c)  Infermieri  libero  professionisti  anche  con  rapporto   di
somministrazione di lavoro. 
  2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base  volontaria  e
gli infermieri individuati si rendono  disponibili  a  prestare  tale
attivita' presso  i  servizi  sanitari  regionali,  che  ne  facciano
richiesta, individuati dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile con priorita' per quelli maggiormente in difficolta' operativa
a causa dell'emergenza. Per l'impiego nella detta Unita'  di  cui  al
comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del servizio sanitario
regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera  b)
del medesimo comma e' richiesto il previo assenso della struttura  di
appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate  con
il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c),
della  struttura  presso  cui  prestano   servizio   in   regime   di
somministrazione lavoro qualora trattasi di  strutture  convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile
privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari  delle
regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa  dell'emergenza
limitrofe a quella di provenienza dell'infermiere. Le regioni  presso
cui gli infermieri sono destinati a  prestare  la  propria  attivita'
provvedono all'alloggio del personale  ed  al  rimborso  delle  spese
documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata. 
  4. A ciascun infermiere dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno
di attivita'  effettivamente  prestato,  un  premio  di  solidarieta'
forfettario di  200  euro,  che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento  della  protezione
civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e  b)  resta
fermo il trattamento economico  complessivo,  eventualmente  gia'  in
godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero  delle  strutture  di
appartenenza. 
  5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 
  6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato,  laddove
le  assicurazioni  professionali   degli   infermieri   non   coprano
l'attivita' prestata ai sensi della presente ordinanza,  a  stipulare
idonea polizza assicurativa e professionale. 
  7. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  a  valere
sulle somme stanziate per l'emergenza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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