Coronavirus. Ordinanze protezione civile. 25 marzo 2020.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. G.U, n. 82 del 28 marzo 2020.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 25 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti gli esiti delle riunioni del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020 e 23 marzo 2020;
Vista la nota della Regione Sardegna prot. n. 4944 del 22 marzo 2020;
Ravvisata la necessita' di garantire uniformita' applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la piu' efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente rientrano nel Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;
Considerata la necessita' e urgenza di garantire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile al fine di porre in essere tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata l'urgenza di dover procedere da parte degli enti locali ai relativi appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara;
Considerato la necessita' di superare le criticita' dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;
Considerata la richiesta della Regione Sardegna di poter versare nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 939 del 2020 risorse a carico del bilancio regionale ai fini dell'accelerazione dei tempi di acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione individuale;
Sentito l'Istituto superiore per la promozione e ricerca ambientale;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono autorizzati a svolgere funzioni ulteriori e in deroga a quelle previste dagli articoli 3 e 7 della medesima legge, nonche' dalle leggi istitutive delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, finalizzate a fornire ogni utile supporto operativo e logistico alle autorita' sanitarie e di protezione civile per tutte le iniziative essenziali e necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le attivita' degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente sono coordinate dalle autorita' nazionali e regionali competenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di pubblicazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 2
Aree sanitarie temporanee
1. Al fine di assicurare il rapido approntamento di quanto necessario per il ricovero, la cura, l'accoglienza e l'assistenza nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere realizzate in deroga alle seguenti disposizioni: legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5; decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9.
Art. 3
Disposizioni per consentire la piena ed efficace operativita' del Servizio nazionale di protezione civile
1. Per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione. Restano fermi gli obblighi in materia di misure di contenimento gia' previsti nei confronti dei volontari nell'espletamento delle predette attivita'.
Art. 4
Disposizioni per gli enti locali
1. Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, e' autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta' da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia.
Art. 5
Disposizioni per la Regione Sardegna
1. La Regione Sardegna e' autorizzata a versare 35 milioni di euro nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, a valere per 25 milioni di euro sul capitolo SC08.8587 e per 10 milioni di euro sul capitolo SC08.8588 del bilancio della regionale, ai fini della celere acquisto dei dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Alle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
656).
GU n.82 del 28 marzo 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651, n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20 marzo 2020, recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;
Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema
sanitario mediante l'integrazione della Unita' medico specialistica
di cui all'art. 1 dell'ordinanza 654 con personale sanitario da porre
a disposizione delle regioni interessate;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Sentiti i Ministri della salute e degli affari regionali e delle
autonomie;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Costituzione di una Unita' tecnico infermieristica
1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della
protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a
integrare l'Unita' medico specialistica di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 654
del 21 marzo 2020, con una Unita' tecnico infermieristica a supporto
delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2
e 3. L'Unita' e' composta di un numero massimo di 500 infermieri
scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base
delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le
seguenti categorie:
a) Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) Infermieri dipendenti da strutture sanitarie anche non
accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) Infermieri libero professionisti anche con rapporto di
somministrazione di lavoro.
2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base volontaria e
gli infermieri individuati si rendono disponibili a prestare tale
attivita' presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano
richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione
civile con priorita' per quelli maggiormente in difficolta' operativa
a causa dell'emergenza. Per l'impiego nella detta Unita' di cui al
comma 1, lettera a), si prescinde dall'assenso del servizio sanitario
regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera b)
del medesimo comma e' richiesto il previo assenso della struttura di
appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate con
il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c),
della struttura presso cui prestano servizio in regime di
somministrazione lavoro qualora trattasi di strutture convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale.
3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile
privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari delle
regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa dell'emergenza
limitrofe a quella di provenienza dell'infermiere. Le regioni presso
cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attivita'
provvedono all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese
documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.
4. A ciascun infermiere dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno
di attivita' effettivamente prestato, un premio di solidarieta'
forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del
reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione
civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e b) resta
fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente gia' in
godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di
appartenenza.
5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, laddove
le assicurazioni professionali degli infermieri non coprano
l'attivita' prestata ai sensi della presente ordinanza, a stipulare
idonea polizza assicurativa e professionale.
7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle somme stanziate per l'emergenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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