Art. 29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.



Art. 29 Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Fai una domanda