Art. 23. Codice della protezione civile. Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 23  Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 24. Codice della protezione civile. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Art. 24  Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Art. 25. Codice della protezione civile. Ordinanze di protezione civile.

Art. 25  Ordinanze di protezione civile.

Art. 26. Codice della protezione civile. Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

Art. 26  Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

Art. 27. Codice della protezione civile. Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale.

Art. 27  Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale.

Art. 28. Codice della protezione civile. Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Art. 28  Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

Art. 29. Codice della protezione civile. Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (1).

Art. 29  Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (1).

Art. 30. Codice della protezione civile. Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile.

Art. 30  Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile.