Giurisprudenza | Articoli di giurisprudenza

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DIRITTO CIVILE. Testamento pubblico privo dell'indicazione dell'ora di sottoscrizione: le conseguenze sul piano formale. Cass. civ. 25 maggio 2012 n. 8366.

In tema di testamento pubblico, la mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione può dar luogo all'annullamento di esso come previsto dall'art. 606, comma 2, c.c.

PREVIDENZA PROFESSIONALE. Invio del modello 5/2002 alla Cassa Forense: obbligo o facoltà per i non iscritti alla suddetta Cassa di Previdenza? Cass. Civ. S.U. 7 giugno 2012 n. 9184.

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonchè i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa, con lettera raccomandatala inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonchè il volume d'affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. nel medesimo anno. La scelta legislativa, di imporre anche ai non iscritti alla Cassa la comunicazione in questione (adempimento la cui generalità risulta poi ribadita nell'art. 1, comma 1 del già citato D.M. 22 maggio 1997), risulta motivata dalle meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione,ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO. Nomina di assessori e rispetto delle "quote rosa":limiti alla discrezionalità politica. Cons Stato 21 giugno 2012 n. 3670.

Gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la "composizione" politica degli interessi deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate.

DIRITTO TRIBUTARIO. Plusvalenza patrimoniale: quando scatta l'accertamento ai fini IRPEF? Cass. civ. 25 giugno 2012 n. 10552.

In tema di accertamento del reddito, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda. In tale ipotesi resta, pertanto, a carico del contribuente l'onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell'azienda ceduta. Il valore stabilito in sede di applicazione dell'imposta di registro deve essere considerato, quindi, come un dato obiettivo idoneo, di per sè, a fondare l'accertamento della plusvalenza da cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, e fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.

DIRITTO CIVILE. Cambiale sottoscritta da chi non ha il potere di rappresentanza: legittima l'opposizione al pagamento. Cass. civ. 21 giugno 2012 n. 10388.

I requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 11 non solo l'esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorchè senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.

DIRITTO PENALE. Reato di bancarotta fraudolenta: la distrazione di ricavi societari a favore degli amministratori. Cass. pen. 4 giugno 2012 n. 21485.

E' idonea ad integrare distrazione sia sotto il profilo materiale che psicologico, integrato dal dolo generico, la condotta finalizzata a far confluire i ricavi societari su conti personali degli amministratori, non occorrendo la finalità specifica di recare pregiudizio ai creditori ma soltanto la consapevolezza di sottrarre risorse al patrimonio sociale, con potenziale danno alle ragioni dei creditori.

DIRITTO DEL LAVORO. Spese mediche sostenute presso una struttura sanitaria non convenzionata con la ASL: il rimborso è dovuto? Cass. civ. 18 giugno 2102 n. 9969.

In tema di diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria deve rimarcarsi che, nell'ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del Servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario. La mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa ad avvalersi per un intervento chirurgico di una struttura ospedaliera non convenzionata non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il giudice del merito accerti che l'intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia sta effettuato sollecitamente per non compromettere in maniera definitiva il risultato.

DIRITTO CIVILE. Contraffazione di brevetto "per equivalente": elementi rilevanti ai fini della qualificazione giuridica. Cass. civ. 12 giugno 2012 n. 9548.

In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. Peraltro al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore. Ciò significa che "la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorchè tale variazione debba qualificarsi non banale nè ripetitiva della precedente". In tal caso infatti l'invenzione, quando pure munita dei requisiti legali di novità intrinseca ed estrinseca, non autorizza l'utilizzazione di altra invenzione brevettata senza il consenso dei titolari di questa e, di conseguenza, l'utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore,ancorchè allo scopo di attuare o utilizzare un'invenzione originale, costituisce contraffazione del primo.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE. Dichiarazioni rese da persona in qualità di indagato: obbligatorio l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p. da parte dell'autorità procedente? Cass. pen. 10 maggio 2012 n. 2264

Nell'assunzione ad iniziativa della polizia giudiziaria di informazioni da persone indagate deve farsi applicazione delle forme di cui all'art. 210 c.p.p., commi 2, 3, 4 e 6, e quindi l'atto deve essere preceduto dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, e in particolare dall'avviso della facoltà di non rispondere. Come è noto, l'assenza di tale avviso rende inutilizzabili le dichiarazioni rese, secondo quanto statuito dall'art. 64 c.p.p., comma 3 bis.

DIRITTO AMMINISTRATIVO. L'ordinanza di sgombero del Comune per "possibile" pericolo: presupposti per una legittima emanazione. Cons. Stato 13 giugno 2012 n. 3490.

In tema di ordinanze di sgombero, presupposto base per l'emanazione è una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge, mentre i rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l'elemento "normale" rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse.In quest'ottica, dunque, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la "gravità" e la "contingenza" del pericolo stesso.