Art. 1131 Codice Civile. Rappresentanza.

1131. Rappresentanza.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 (1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138] o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129; 64 att.] ed è tenuto al risarcimento dei danni [11384].

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(1) L'art. 12, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013, ha sostituito le parole "dall'articolo precedente" con le parole "dall'articolo 1130".