Art. 1159 Codice Civile. Usucapione decennale.

1159. Usucapione decennale.

Colui che acquista in buona fede [art. 1147 c.c.] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [art. 922 c.c.] e che sia stato debitamente trascritto [art. 2643, n. 1 c.c.], ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [art. 1158 c.c.].

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.