Art. 1176 Codice Civile. Diligenza nell'adempimento.

1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [artt. 382, 703, 1001, 1148, 1218, 1341, 1587, 1710, 1768, 1804, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2392, 2407 c.c.].

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [artt. 2104, 2174, 2232, 2236 c.c.].