Art. 1224 Codice Civile. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro [art. 1277 c.c.], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [artt. 820, 1282, 1284 c.c.], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno [artt. 1382, 1591 c.c.] (1). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

___________

(1) Vedi anche gli artt. 55, n. 2, 56, n. 2, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e gli artt. 50, n. 2, e 51, n. 2, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).