Art. 1226 Codice Civile. Valutazione equitativa del danno.
1226. Valutazione equitativa del danno.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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1226. Valutazione equitativa del danno.
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.