Art. 1227 Codice Civile. Concorso del fatto colposo del creditore.

1227. Concorso del fatto colposo del creditore.

Se il fatto colposo [art. 2043 c.c.] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate [art. 1914 c.c.].

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [artt. 1175, 1375 c.c.].