Art. 1260 Codice Civile. Cedibilitą  dei crediti.

1260. Cedibilità dei crediti.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso [art. 1266 c.c.] o gratuito il suo credito [artt. 1198, 1889, 2559 c.c.], anche senza il consenso del debitore [artt. 1264, 1375, 1379, 2015 c.c.], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [artt. 323, 378, 447, 1261, 1471 c.c.].

Le parti possono escludere la cedibilità del credito [art. 1823 c.c.]; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.