Art. 1319 Codice Civile. Diritto di esigere l'intero.

1319. Diritto di esigere l'intero.

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [artt. 752, 1772 c.c.]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [art. 119 c.p.c.].