Art. 1339 Codice Civile. Inserzione automatica di clausole.

1339. Inserzione automatica di clausole.

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [artt. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936 c.c.].