Art. 1427 Codice Civile. Errore, violenza e dolo.
1427. Errore, violenza e dolo.
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore [artt. 122, 1421, 1440 c.c.], estorto con violenza o carpito con dolo [art. 624 c.c.], può chiedere l'annullamento del contratto [art. 1441 c.c.] secondo le disposizioni seguenti [artt. 482, 483, 1973 c.c.].