Art. 1462 Codice Civile. Clausola limitativa della proponibilitą di eccezioni.
1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità [c.c. 1418, 1422], di annullabilità [c.c. 1425] e di rescissione [c.c. 1447, 1448] del contratto [c.c. 1341] (1).
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 256 (Gazz. Uff. 13 novembre 1974, n. 296), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente primo comma, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.