Art. 1490 Codice Civile. Garanzia per i vizi della cosa venduta.

1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta. (1)

Il venditore [artt. 1197, 1476, n. 3, 2254 c.c.] è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [art. 798 c.c.] che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [artt. 1491, 1512, 1578, 1667, 1698, 2226, 2922 c.c.].

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [artt. 1229, 1488, 1491, 1492, 1579, 1812 c.c.].

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(1) Vedi l'art. 36, L. 11 giugno 1971, n. 426 in materia di vendita per corrispondenza o a domicilio.