Art. 1815 Codice Civile. Interessi.

1815. Interessi.

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419] (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 7 marzo 1996, n. 108. Vedi l'art. 185 disp. att. c.c.