Art. 1933 Codice Civile. Mancanza di azione.

1933. Mancanza di azione.

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti [c.c. 1934].

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace [c.c. 414, 1191, 2934; c.p. 718] (1).

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(1) Vedi l'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'art. 23, L. 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.