Art. 1935 Codice Civile. Lotterie autorizzate.

1935. Lotterie autorizzate.

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate (1).

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(1) Per quanto riguarda le lotterie nazionali vedi il D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677 e la L. 4 agosto 1955, n. 722.