Art. 2002 Codice Civile. Documenti di legittimazione e titoli impropri.

2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri.

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione [c.c. 1889].