Art. 2043 Codice Civile. Risarcimento per fatto illecito.

2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] (1).

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(1) Vedi la L. 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e il D.M. 31 gennaio 1989 modificativo del D.M. 16 aprile 1988, concernente la definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16, della suddetta legge. La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 88 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 24, e 32 Cost. Con successiva sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. La stessa Corte, con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 188 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.; con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.