Art. 2046 Codice Civile. Imputabilitą  del fatto dannoso.

2046. Imputabilità del fatto dannoso. (1)

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [c.c. 2047; c.p. 85, 87].

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(1) Vedi l'art. 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.