Art. 2054 Codice Civile. Circolazione di veicoli.

2054. Circolazione di veicoli (1)

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [c.c. 2947] (2).

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli [c.c. 2055] (3).

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [c.c. 978] o l'acquirente con patto di riservato dominio [c.c. 1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4).

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [c.c. 2053].

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(1) Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vedi gli articoli 122 e seguenti del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Vedi, anche, il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In materia di sicurezza per la navigazione da diporto, vedi il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87) e il Codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. La stessa Corte, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.