Art. 2118 Codice Civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato (5).

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità (4)(2).

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5].

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545] (3).

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(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) In materia di licenziamento di lavoratori, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7, e la L. 15 luglio 1966, n. 604.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, L. 17 ottobre 2007, n. 188 sulla modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

(4) La Corte costituzionale con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 45 (Gazz. Uff. 19 giugno 1965, n. 151), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 2 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1986, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost., all'art. 4, primo comma Cost., all'art. 35, primo comma, Cost. e all'art. 41, secondo comma, Cost. e, con sentenza 26 maggio - 8 giugno 1994, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto del presente articolo con l'art. 6, quarto comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) - convertito, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1982, n. 54 - e con l'art. 10, L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

(5) Vedi, anche, l’art. 1, comma 17, L. 20 maggio 2016, n. 76.

DOMANDE E RISPOSTE

  • La revoca di un licenziamento intimato dal datore di lavoro porta al ripristino dell'originario rapporto di lavoro?

?Sì, la revoca di un licenziamento intimato da parte del datore di lavoro ha come conseguenza il ripristino senza soluzione di continuità dell'originario rapporto di lavoro. La ricostruzione retroattiva dl rapporto di lavoro comporta il diritto del dipendente, destinatario del provvedimento solutorio successivamente revocato, alla corresponsione delle retribuzioni dovute in relazione al periodo corrente dal disposto licenziamento sino alla predetta revoca in quanto il mancato svolgimento della prestazione lavorativa è imputabile esclusivamente alla condotta della società datoriale.

  • Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentali è nullo oppure è illegittimo?

?Il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro con violazione delle regole procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori a garanzia del contraddittorio non è nullo ma illegittimo.

  • Quando si perfeziona il licenziamento?

?Il licenziamento si perfeziona, come negozio unilaterale recettizio, nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia viene differita ad un momento successivo.

  • Spetta al datore di lavoro oppure al lavoratore dimostrare  che la cessazione del rapporto è avvenuto in seguito alle dimissioni del lavoratore?

?Spetta al datore di lavoro dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova il datore sarà tenuto a versare l'indenità di preavviso.

  • Il preavviso di licenziamento ha efficacia reale oppure efficacia obbligatoria?

?Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale bensì obbligatoria con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostituiva.