Art. 2120 Codice Civile. Disciplina del trattamento di fine rapporto.

2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto (1) (6).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (1).

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (2).

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (3).

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (4).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione (5).

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(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802 (Gazz. Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 ottobre - 7 novembre 1989, n. 491 (Gazz. Uff. 15 novembre 1989, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione agli artt. 3 e 136 Cost.

(3) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica, il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, vedi anche, l'art. 7, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, recante disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Vedi, anche, l'art. 98 disp. att. c.c., l'art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e, per la tassazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Vedi, inoltre, i commi 222, 755, 756 e 765 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi il D.M. 30 gennaio 2007 relativo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto e il D.M. 30 gennaio 2007 sulle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e sulla disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).Vedi, infine, l’art. 1, comma 17, L. 20 maggio 2016, n. 76.

DOMANDE E RISPOSTE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 2120 c.c.)

  • La richiesta del 30% sul TFR è legittima? Da quale normativa è disciplinata tale eventualità?

Sì, la richiesta del 30% sul TFR è legittima e la normativa di riferimento è il D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 art. 11 comma 7 ai sensi del quale:

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a)  in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b)  decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c)  decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d)  le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

L'art. 11 comma 8 sancisce che:

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.