Art. 2135 Codice Civile. Imprenditore agricolo.

2135. Imprenditore agricolo (1).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (2).

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(1) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313. 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. 

DOMANDE E RISPOSTE

  • L'acquacoltura è considerata attività imprenditoriale agricola?

?Sì, l'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 102 stabilisce che l'acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto e che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c.

  • L'itticoltura è considerata attività imprenditoriale agricola?

??No. Nell'ambito della disciplina dei contratti agrari il contratto di attività agricola resta collegato a quello di coltivazione della terra, sicchè tale elemento costituisce dato e premessa indispensabile per il collegamento dell'affitto di fondo rustico.

Quindi l'itticoltura non costituisce in sè neppure in via strumentale attività agricola nè gli spazi acquei ove essa è esercitata possono essere attratti nella nozione di fondo rustico ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina. 

  • L'attività agrituristica può essere inquadrata nell'attività agricola?

?Sì, alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà. (Cfr. Cass. n. 8851 del 13 aprile 2007).