Art. 232 Codice Civile. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio (1).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (2).

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707, 711 c.p.c.] o dei giudizi previsti nel comma precedente [126].

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 90, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Comma così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».