Art. 2324 Codice Civile. Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

2324. Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione.

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [c.c. 31, 2313, 2456; disp. att. c.c. 218] (1).

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(1) Ad analogo principio obbediscono: la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 31 c.c., per l'azione dei creditori insoddisfatti contro coloro cui sono stati devoluti i beni della persona giuridica; la norma di cui all'art. 495 c.c. per l'azione dei creditori insoddisfatti sull'asse ereditario, contro i legatari; la norma di cui al secondo comma dell'art. 2312 c.c., per l'azione dei creditori sociali insoddisfatti contro i soci o i liquidatori dopo la liquidazione della società in nome collettivo: la norma di cui all'art. 2456 c.c. per l'azione dei creditori sociali insoddisfatti contro i soci o liquidatori dopo la liquidazione della società per azioni.