Art. 254 Codice Civile. Forma del riconoscimento.

254. Forma del riconoscimento (1).

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [1 c. 2], davanti ad un ufficiale dello stato civile (3) o in un atto pubblico o in un testamento [587 c. 2], qualunque sia la forma di questo.

[...] (4).

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(1) Articolo sostituito, prima, dall'art. 106, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, poi, modificato dall'art. 138, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) L'art. 25, D.Lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito la parola «naturale» con le parole: «nato fuori del matrimonio»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(3) Si veda D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.