Art. 2545 septiesdecies Codice Civile. Sciogliemento per atto dell'autoritą .

2545-septiesdecies. Scioglimento per atto dell'autorità.

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio [c.c. 2519] o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [c.c. 2545-quaterdecies] (1).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2544 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso Codice. Per la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio ai fini della nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi del presente articolo, vedi il D.M. 17 gennaio 2007.