Art. 2545 terdecies Codice Civile. Insolvenza.

2545-terdecies. Insolvenza (1)

[I]. In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale (2) .
[II]. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
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[1] V. nota al Titolo VI.
[2] Periodo così sostituito dall'art. 381, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1,  d.lgs. n. 14, cit.,  come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79,  entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto. Il  testo del periodo era il seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento».